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Sentenza

Sentenza n. 841/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione di una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare per mancata comparizione del datore di lavoro e del lavoratore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’archiviazione della procedura di emersione presentata dal datore di lavoro nel settore domestico ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per omessa motivazione, difetto di istruttoria e disparità di trattamento, sostenendo di non essere stato informato della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e del preavviso di rigetto, con conseguente impossibilità di partecipare al procedimento e di ottenere eventualmente un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, del d.m. 27 maggio 2020 e dell’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012, sostenendo che l’esistenza del rapporto di lavoro sarebbe stata dimostrata dal pagamento del contributo forfettario di 500 euro e dai pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato del lavoro. Ha inoltre sostenuto che l’archiviazione sarebbe stata imputabile a circostanze estranee alla sua volontà e che, anche in caso di mancata positiva conclusione dell’emersione, avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che agli atti non risultava sottoscritto il contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro. La procedura di emersione è una fattispecie a formazione progressiva, che richiede, oltre alla domanda e alla verifica del rapporto di lavoro, la convocazione di entrambe le parti, gli adempimenti istruttori e la stipula del contratto di soggiorno. La mancata comparizione del datore di lavoro e del lavoratore impedisce il perfezionamento della procedura; la dichiarazione del datore e il pagamento del contributo forfettario non provano da soli l’effettiva sussistenza del rapporto né consentono la conclusione della sanatoria. Il procedimento ha natura soggettiva e presuppone la volontà del datore di lavoro, unico legittimato a presentare l’istanza e interlocutore dello Sportello Unico. La posizione del lavoratore è derivata e consiste, durante la procedura, in una mera aspettativa alla regolarizzazione, non in un autonomo diritto a concludere il procedimento o a ottenere il titolo di soggiorno. Quanto alle garanzie partecipative, l’Amministrazione aveva riferito di avere inviato la convocazione all’indirizzo e-mail associato al ricorrente dopo l’esito negativo del recapito originario; il ricorrente non aveva disconosciuto gli indirizzi indicati né dimostrato di non poter ricevere la comunicazione. Il TAR ha quindi ritenuto esigibile il controllo della casella e l’aggiornamento dei recapiti da parte di chi partecipava a una procedura di particolare rilievo. Ha inoltre escluso che il lavoratore potesse ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione: il procedimento di emersione e quello per il rilascio del permesso sono distinti ma collegati da un rapporto di presupposizione, sicché la positiva conclusione dell’emersione e la stipula del contratto di soggiorno costituiscono condizioni necessarie anche per il successivo permesso. Il permesso per attesa occupazione previsto per il lavoratore regolare che perda il posto non è applicabile al lavoratore la cui procedura di emersione non si sia perfezionata. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    La procedura di emersione richiede una positiva conclusione presso lo Sportello Unico, comprensiva della convocazione delle parti e della stipula del contratto di soggiorno; il mero svolgimento dell’attività lavorativa e la presentazione della domanda non producono autonomamente l’effetto sanante.

  • art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di mancata conclusione dell’emersione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, presuppone la verifica del rapporto di lavoro e il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla procedura; non spetta quando l’emersione non si è conclusa per mancata comparizione delle parti.

  • artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    Le garanzie partecipative non risultano violate quando l’Amministrazione abbia utilizzato recapiti indicati dall’interessato e questi non abbia disconosciuto gli indirizzi né assolto agli ordinari oneri di diligenza consistenti nel controllare i recapiti e comunicarne tempestivamente le variazioni.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso per attesa occupazione previsto per il lavoratore regolare che perda il posto non può essere rilasciato al lavoratore straniero la cui procedura di emersione non sia stata positivamente conclusa.

  • art. 37 d.P.R. n. 394/1999

    La disciplina del permesso per attesa occupazione opera nel presupposto della previa regolarità del rapporto di lavoro e non supplisce al mancato perfezionamento della procedura di emersione.

Massime di principio

  • La procedura di emersione dal lavoro irregolare costituisce una fattispecie a formazione progressiva: la domanda del datore di lavoro e la prova del rapporto lavorativo sono soltanto presupposti dell’iter, mentre il perfezionamento richiede la convocazione e la partecipazione delle parti, le verifiche istruttorie e la stipula del contratto di soggiorno.
  • La mancata comparizione del datore di lavoro alla convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione impedisce, salvo cause oggettive di forza maggiore, la conclusione della procedura di emersione; tale condotta può essere valutata come rinuncia al beneficio della sanatoria.
  • Il pagamento del contributo forfettario e la dichiarazione del datore di lavoro circa l’esistenza dell’attività lavorativa non dimostrano autonomamente la sussistenza del rapporto né attribuiscono al lavoratore un titolo al rilascio del permesso di soggiorno, poiché tali elementi devono essere verificati dall’Amministrazione nel procedimento.
  • La posizione del lavoratore straniero nella procedura di emersione è derivata e di mera aspettativa: il lavoratore non può autonomamente concludere la procedura né ottenere la sanatoria sulla sola base dello svolgimento dell’attività lavorativa, essendo necessaria la volontà del datore di lavoro e la stipula del contratto di soggiorno.
  • Il procedimento di emersione e quello per il rilascio del permesso di soggiorno sono distinti ma collegati da un rapporto di presupposizione; in mancanza della positiva conclusione dell’emersione non può essere rilasciato neppure il permesso per attesa occupazione, anche se sia dimostrato lo svolgimento del lavoro nel periodo rilevante.
  • Il soggetto che partecipa a una procedura amministrativa deve controllare i recapiti da lui indicati e comunicarne tempestivamente le variazioni; l’utilizzo da parte dell’Amministrazione di un indirizzo e-mail non disconosciuto può essere sufficiente a escludere la violazione delle garanzie partecipative.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

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