Cassazione Penale, Sentenza n. 608/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, in gran parte, la misura della custodia cautelare. Le censure riguardano: 1) presunta nullità dell'ordinanza genetica per mancata autonoma valutazione ex art. 292 co. 2 lett. c) c.p.p., con contestazione di una mera riproduzione della richiesta del P.M.; 2) carenza di gravi indizi e travisamento probatorio quanto alla configurabilità del reato associativo di stampo mafioso (art. 416-bis) e duplicazione con il reato associativo in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), con conseguente violazione del principio di specialità e del divieto di bis in idem; 3) errata qualificazione quale organizzatore/ruolo direttivo rispetto alla mera attività di fornitore/pusher; 4) insufficienza probatoria e violazione del diritto di difesa in relazione ai reati di tentata estorsione, lesioni e porto d'arma nei confronti di Francesco Le Piane (mancata acquisizione del filmato integrale e inidoneità dei frames); 5) assenza di elementi idonei a sostenere l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) e, infine, 6) carenza delle esigenze cautelari (esclusività del rapporto illuminato/ricorrente, risalente temporalità dei fatti, coeva detenzione del ricorrente).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici o aspecifici e manifestamente infondati: 1) il difetto di originalità linguistica dell'ordinanza cautelare non equivale automaticamente a mancanza di autonoma valutazione; il Tribunale del riesame ha dimostrato di aver effettuato rielaborazione critica e valutazione autonoma degli atti; 2) la configurazione del reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) è stata adeguatamente motivata analizzando il 'sistema Cosenza', le spartizioni territoriali, la collaborazione tra gruppi, il ruolo del ricorrente nella gestione della piazza di spaccio e il rapporto fiduciario con i vertici (Illuminato, Patitucci); non sussiste violazione del principio di specialità o ne bis in idem perché, allo stato, emergono più organismi organizzativi e il ricorrente ha contributi significativi ad entrambe le strutture; 3) il ruolo di organizzatore/gestore della piazza è supportato dalle intercettazioni, dalle deleghe ricevute dall'Illuminato, dalla direzione del pusher principale e dalla riscossione dei proventi; 4) le contestazioni sui reati contro Le Piane sono state ritenute fondate sulla ricostruzione temporale, sui frames video e sulle dichiarazioni di testimoni, e la mancata trasmissione del filmato integrale non è stata dimostrata favorevole al ricorrente; 5) l'aggravante mafiosa e quella della finalità agevolativa sono state correttamente applicate in base alla modalità intimidatoria, alla sistematicità e alla consapevolezza del ricorrente circa la finalità agevolativa dell'associazione; 6) le esigenze cautelari e la pericolosità sociale sono state adeguatamente motivate (ruolo, contesto violento, persistenza del vincolo associativo), sicché la custodia in carcere è stata confermata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e adempimenti a titolo di responsabilità per l'inammissibilità per colpa.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c)
Obbligo del giudice di motivare l'ordinanza di applicazione della misura cautelare con autonomia rispetto alla richiesta del P.M.; la Corte precisa che la similitudine formale con la richiesta non esclude automaticamente l'autonoma valutazione purché dal provvedimento emerga un vaglio critico
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ritenuto sussistente l'elemento metodologico (metodo mafioso) e la partecipazione del ricorrente in posizione qualificata sulla base di indizi convergenti
art. 74 d.P.R. 309/1990
Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte distingue tale fattispecie dall'art. 416-bis e conferma che possono concorrere formalmente quando coesistono più organizzazioni o contributi distinti
art. 15 cod. pen.
Principio di specialità evocato dalla difesa: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui tra art. 416-bis e art. 74 DPR non opera la specialità nel senso invocato dalla difesa, potendo sussistere concorso formale
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di divieto di bis in idem e contestazioni difensive; la Corte esclude la violazione rilevata alla luce della specifica ricostruzione fattuale
art. 416-bis, comma 1 (aggravante), cod. pen.
Aggravante per reati commessi con modalità mafiose o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso; la Corte ritiene sussistente l'aggravante sia per la modalità intimidatoria sia per la finalità agevolativa, anche quando il contributo possa essere concorrente
art. 73 d.P.R. 309/1990
Reati in materia di stupefacenti (reati-fine); utilizzati nella ricostruzione del coinvolgimento operativo del ricorrente nello spaccio e nel narcotraffico
Massime di principio
- La mera somiglianza formale di un provvedimento cautelare con la richiesta del P.M. non comporta automaticamente la nullità: è decisivo che dal provvedimento emerga un vaglio critico e una rielaborazione degli atti da parte del giudice.
- La convivenza di accuse per associazione a delinquere in materia di stupefacenti e di associazione di tipo mafioso non determina automaticamente una violazione del principio di specialità; occorre valutare la struttura organizzativa concreta, l'identità soggettiva e l'autonomia operativa degli organismi coinvolti.
- Per l'attribuzione di un ruolo di 'organizzatore' o di 'gestore' è necessario dimostrare elementi concretI quali deleghe operative, direzione di piazze di spaccio, coordinamento di operatori e gestione dei proventi; intercettazioni e flussi economici sono indici rilevanti.
- L'aggravante del metodo mafioso si applica quando la violenza o la minaccia assumono la fisionomia di intimidazione propria delle mafie (pervicacia, capacità di paralizzare la vittima), indipendentemente dal fatto che tutti i concorrenti l'abbiano materialmente compiuta.
- Contestazioni generiche e ricostruzioni alternative dei fatti, prive di specificità e riferimenti puntuali agli atti, rischiano l'inammissibilità o il rigetto: in sede di impugnazione è necessario un confronto puntuale con la motivazione del giudice.
- La mancata acquisizione di un elemento probatorio (es. video integrale) può costituire censura valida se dimostrata la sua esistenza e la sua rilevanza favorevole; tuttavia, la presenza di altri elementi convergenti (frames, testi, dichiarazioni) può essere ritenuta sufficiente per il giudice a giustificare le conclusioni cautelari.
- L'aggravante della finalità agevolativa si valuta anche con riferimento alla consapevolezza del singolo concorrente della finalità dell'associazione; non è necessario che la finalità sia esclusiva del suo agire, ma che sia almeno conosciuta e contribuita in modo cosciente.
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