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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32267/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il trattamento sanzionatorio relativo a una condotta di cessione di sostanza stupefacente qualificata come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che non risultavano annotati passaggi di denaro da parte della polizia giudiziaria e che non era stato rinvenuto denaro presso la sua abitazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, perché sostanzialmente ripetitivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, non adeguatamente confrontato con la motivazione impugnata e comunque attinente al trattamento sanzionatorio. Ha inoltre ritenuto il motivo manifestamente infondato, precisando che la compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. con l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non comporta alcun automatismo. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso l'attenuante valorizzando la quantità di stupefacente ceduto e il numero di dosi ricavabili.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta, logica e congrua la motivazione della sentenza impugnata e ha escluso che l'assenza di denaro annotato o rinvenuto imponesse il riconoscimento dell'attenuante. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità

    L'attenuante è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ma il suo riconoscimento non consegue automaticamente alla qualificazione del fatto come lieve. Il giudice deve valutare sia l'entità del lucro perseguito o conseguito sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso, inteso come offesa penalmente rilevante, verificando la proporzione tra la modestia dell'offesa e la tenuità del vantaggio patrimoniale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La qualificazione della condotta come fatto di lieve entità non determina automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; la valutazione deve essere autonoma e riferita al lucro e all'offesa concretamente prodotti.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di causa non imputabile nella determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria prevista.

  • art. 606 c.p.p.

    ricorso per cassazione e vizi deducibili in sede di legittimità

    Le censure meramente ripetitive delle doglianze già esaminate dal giudice di merito, non accompagnate da una specifica critica della motivazione impugnata, non sono ammesse in sede di legittimità.

Massime di principio

  • L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è astrattamente compatibile con il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ma la qualificazione del fatto come di lieve entità non comporta alcun automatismo nel suo riconoscimento.
  • Per applicare l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. il giudice deve valutare congiuntamente l'entità del lucro perseguito o conseguito e la gravità dell'offesa penalmente rilevante, verificando la proporzione tra la particolare modestia dell'offesa e la tenuità del vantaggio patrimoniale.
  • Nella valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., la quantità di sostanza stupefacente ceduta e il numero di dosi ricavabili possono fondare il diniego della circostanza, anche quando il fatto sia stato qualificato come di lieve entità.
  • In sede di ricorso per cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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