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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1772/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, in seguito all'appello promosso dalla sola parte civile, aveva riformato l'assoluzione di primo grado (reato di minaccia) ritenendo più attendibili le dichiarazioni della persona offesa e di altri testi. Il ricorso denunciava vizi di motivazione e, soprattutto, l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale malgrado il ribaltamento fondato su diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha annullato la sentenza impugnata, agli effetti civili, disponendo il rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte ha richiamato l'obbligo, per il giudice d'appello che riformi una assoluzione in pejus sulla base di diversa valutazione di prove dichiarative, di rinnovare l'istruttoria e di fornire una motivazione "rafforzata"; avendo la Corte d'Appello omesso la rinnovazione dell'esame delle prove dichiarative decisive e non avendo dato adeguata motivazione, la sentenza è stata annullata con rinvio. Inoltre è stato disposto che il giudice del rinvio provveda alla liquidazione delle spese sostenute in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)

    Stabilisce che, quando l'appello riguarda la valutazione della prova dichiarativa (originariamente codificato per il ricorso del pubblico ministero), il giudice deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; principio esteso dalla giurisprudenza anche ai casi di impugnazione della parte civile che determinano un ribaltamento dell'assoluzione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiede che la condanna, in riforma di una sentenza assolutoria, rispetti il canone del giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva impedisce di accertare tale standard.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda le modalità di valutazione delle prove e la possibile necessità di acquisire o ripetere prove quando la loro attendibilità/valore venga riconsiderato; invocata a supporto dei rilievi sulla corretta formazione della prova dichiarativa.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Regola il rinvio per le statuizioni civili: la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile competente per il valore in grado di appello per nuovo esame delle questioni civili derivanti dal fatto penale.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)

    Consente l'annullamento per vizi di motivazione, compresa la mancata osservanza del canone probatorio e l'omessa rinnovazione della prova dichiarativa quando tale omissione incide sulla decisione di riforma.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello intende riformare un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, è obbligata a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (anche d'ufficio).
  • Il giudice d'appello che capovolge un proscioglimento deve fornire una motivazione "rafforzata": indicare le linee probatorie alternative e confutare specificamente i principali argomenti della motivazione di primo grado.
  • La rinnovazione dell'esame riguarda non solo questioni di mera credibilità del dichiarante, ma anche ogni diversa interpretazione delle risultanze dichiarative che influisca sulla valutazione complessiva del fatto.
  • In caso di omissione della rinnovazione e/o di motivazione insufficiente, la Cassazione annulla e rinvia (spesso limitatamente agli effetti civili), con conseguente rimessione della valutazione civile al giudice competente.
  • Quando si prospetta una riforma in pejus fondata su testimonianze, la difesa deve chiedere espressamente la rinnovazione o impugnare la sentenza di appello con specifici motivi relativi al mancato rispetto delle regole probatorie e del diritto al giusto processo.

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