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Sentenza

Sentenza del 13/02/2020 n. 3586 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha recuperato a imponibile ai fini IRES e IRAP per il 2004 e 2005 costi relativi all'acquisto di materiale ferroso da CMPS s.r.l., ritenuti di provenienza illecita e qualificabili come rifiuti in quanto collegati al traffico illecito di rifiuti. La ricorrente ha contestato la qualificazione del materiale come rifiuto, l'applicabilità dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 (anche alla luce delle modifiche del D.L. 16/2012 conv. L.44/2012), e ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.14 sotto i profili degli artt. 3, 24 e 27 Cost. e del principio di capacità contributiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione della Commissione tributaria regionale che, sulla base degli elementi emersi dalle indagini penali e dagli atti cautelari, ha correttamente qualificato il materiale come rifiuto e la condotta della A. Immobiliare come coinvolta nel traffico illecito. Ha confermato l'applicabilità dell'art. 14, comma 4-bis, nella versione vigente per i fatti contestati, ritenendo che i costi fossero direttamente utilizzati per la commissione del reato e quindi indeducibili. Ha inoltre dichiarato non manifesta l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, respingendola: la normativa consente al giudice tributario un accertamento incidenter tantum in assenza di sentenza penale definitiva e prevede rimedi in caso di assoluzione definitiva. La ricorrente è condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Disciplina il reato di traffico illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto che le condotte ricostruite rientrino in tale fattispecie, anche alla luce degli elementi probatori penali e cautelari.

  • Legge 24 dicembre 1993, n. 537

    Prevede l'indeducibilità dei costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di reati non colposi; la Corte ha affermato l'applicabilità della norma anche in assenza di condanna penale definitiva, purché il giudice tributario proceda a un accertamento incidenter tantum.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. L. 26 aprile 2012, n. 44

    Modifiche all'art. 14 che restringono l'ambito ai reati non contravvenzionali e richiedono il nesso di utilizzazione diretta; la Corte ha ritenuto sussistente il nesso nel caso in esame.

  • art. 2697 c.c.

    Rinvio al criterio dell'onere della prova; la Corte richiama la necessità che la ricorrente dimostri l'origine lecita del materiale, elemento che non è stato fornito in modo soddisfacente.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    artt. 259-260 (richiamati)

    Normativa ambientale successiva che disciplina i rifiuti; utilizzata per argomentare sulla nozione di rifiuto e sulle deroghe eventualmente invocate dal ricorrente.

  • Codice penale

    art. 416 c.p. (reato associativo), art. 452-quaterdecies c.p. (attuale disciplina)

    La Corte osserva che la fattispecie penalmente rilevante può ricomprendere anche il reato associativo, non solo la gestione illecita dei rifiuti, e ciò è rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 391-bis c.p.c.

    Art. 360 cit. indica i motivi di cassazione dedotti; art. 391-bis cit. riguarda acquisizione di dichiarazioni in sede penale valutate dal giudice tributario, ma nel caso sono state ritenute non rilevanti per fatti afferenti altra società.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    artt. 3, 24, 27 comma 2, 53

    Citata dalla ricorrente per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, ritenendo compatibile la norma con tali principi dato il potere del giudice tributario di accertare i fatti e i rimedi previsti in caso di assoluzione definitiva.

Massime di principio

  • In sede tributaria il giudice può svolgere un accertamento incidenter tantum sui fatti anche se non esiste una condanna penale definitiva; elementi provenienti da indagini penali e atti cautelari possono essere utilizzati per ricostruire la vicenda fattuale.
  • I costi relativi a beni o servizi 'direttamente utilizzati' per il compimento di reati non colposi sono indeducibili ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis: la qualificazione richiede un nesso funzionale concreto tra il costo sostenuto e l'attività delittuosa.
  • L'assenza di autorizzazioni ambientali, acquisti da soggetti non identificati e l'impiego di società 'interposte' con soci o amministratori comuni possono costituire indizi forti dell'illiceità dell'operazione e giustificare la disconoscibilità del costo.
  • La forma societaria non esclude l'applicazione dell'art. 14: l'impresa è il soggetto fiscale che deduce i costi e risponde delle conseguenze fiscali anche quando l'illecito è posto in essere dal suo rappresentante.
  • La mancanza di una condanna penale definitiva non rende automaticamente illegittima la disconoscibilità fiscale dei costi; tuttavia la normativa prevede il rimborso in caso di sentenza definitiva di assoluzione o esiti processuali favorevoli al contribuente.
  • Per difendersi efficacemente il contribuente deve documentare l'origine lecita dei beni (possesso ab origine delle caratteristiche normative) e la regolarità delle filiere di approvvigionamento; altrimenti l'onere probatorio pesa su di lui.

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