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Sentenza

Sentenza n. 5830/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento - del divieto di accesso alle manifestazioni sportive – “Daspo” prot. -OMISSIS-, notificato in data 14 settembre 2023, con cui la Questura di Napoli – Divisione Polizia Anticrimine ha disposto nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 6 della L. n. 401 del 1989 e successive modifiche il divieto di accedere agli impianti del territorio ove si disputano gli incontri di calcio di qualsiasi categoria e luoghi ad essi interessati per la durata di anni 5 (CINQUE) dalla data di notifica del provvedimento. - di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202304423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Divieto di accesso per cinque anni agli impianti e ai luoghi interessati da manifestazioni calcistiche, adottato dalla Questura di Napoli il 5 settembre 2023 e notificato il 14 settembre 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il Daspo fuori contesto adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l. 401/1989, in ragione della condanna definitiva il 18 novembre 2021 a quattro anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione per concorso in associazione mafiosa ed estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso, nonché di una precedente condanna del 2012 per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e violazione di proporzionalità e ragionevolezza: a suo avviso la valutazione di pericolosità era meramente probabilistica e basata sulla tipologia di fatti risalenti, senza considerare l'assenza di recenti condotte violente o antisportive, l'espiazione della pena, l'attività lavorativa e il reinserimento sociale. Ha inoltre contestato la durata quinquennale come sproporzionata, sostenuto che il Daspo costituisse una duplicazione sanzionatoria in violazione del ne bis in idem, richiamando la giurisprudenza CEDU, e lamentato il contrasto con la funzione rieducativa della pena e l'art. 27 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente a pagare € 2.000,00, oltre accessori di legge, per spese processuali. Ha ritenuto applicabile il Daspo fuori contesto in base all'art. 6, comma 1, l. 401/1989: nel caso concreto la condanna definitiva per reati associativi mafiosi ed estorsivi, insieme alla precedente condanna per porto di armi, costituiva una base adeguata per la valutazione di pericolosità e per il rischio di turbativa dell'ordine e della sicurezza in un contesto affollato quale lo stadio. Ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la Questura non si era limitata a richiamare formalmente le condanne, ma ne aveva valorizzato natura, gravità e capacità offensiva, esponendo gli elementi della valutazione e della durata. La censura relativa alla tardività è stata respinta: l'irrevocabilità della condanna risaliva al novembre 2021 e il Daspo del settembre 2023 era stato adottato entro il quinquennio previsto dalla legge; la distanza temporale dai fatti, da sola, non escludeva la persistenza della pericolosità, in particolare per reati associativi mafiosi. È stata ritenuta congrua la durata di cinque anni, avuto riguardo alla gravità dei reati e alla personalità del destinatario; il contenuto del divieto era inoltre limitato ai giorni di gara e alle tre ore precedenti e successive, risultando proporzionato alla finalità preventiva. È stata respinta la censura di ne bis in idem perché il Daspo è misura principalmente preventiva, non sostanzialmente penale; l'espiazione della pena, infine, non impedisce l'applicazione di una distinta misura preventiva fondata su autonoma valutazione di pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 401/1989

    Nel caso in esame la sentenza della Corte d’Appello di Napoli è divenuta irrevocabile nel novembre 2021; pertanto, l’emissione del Daspo dopo due anni è pienamente legittima in quanto contenuta nel limite temporale previsto dalla citata previsione.

    Il Daspo fuori contesto può essere adottato nei confronti di chi sia stato condannato per i reati contemplati dalla disposizione, purché il provvedimento intervenga entro il quinquennio rilevante; l'adozione dopo due anni dall'irrevocabilità della condanna è tempestiva.

  • art. 27 Cost.

    Con riferimento, poi, alla ritenuta violazione del principio della funzione rieducativa della pena, l'avvenuta espiazione della pena non elimina automaticamente la possibilità di applicare misure preventive fondate su una valutazione autonoma di pericolosità.

    La funzione rieducativa della pena non preclude l'applicazione di una misura preventiva distinta, quando questa sia fondata su un'autonoma valutazione amministrativa della pericolosità.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Va poi aggiunto - quanto alla presunta violazione del principio del ne bis in idem per la ritenuta natura di sanzione “sostanzialmente” penale del Daspo, secondo i richiamati criteri di “Engel” e al presunto contrasto con l’art. 4 protocollo 7 della CEDU - che la Corte europea dei diritti dell'uomo (sez. I, 8 novembre 2018, Seražin c. Croazia) ha escluso la natura di sanzione "sostanzialmente" penale del divieto di accedere agli eventi sportivi, trattandosi di una misura avente principalmente natura preventiva piuttosto che punitiva, volta cioè a prevenire una violenza futura, con conseguente non applicabilità dell’art. 7 (nel caso considerato dai giudici di Strasburgo, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem).

    Il divieto di accesso agli eventi sportivi ha principalmente natura preventiva e non costituisce, secondo il richiamo alla pronuncia della Corte EDU, una sanzione sostanzialmente penale ai fini del principio del ne bis in idem.

Massime di principio

  • Il Daspo fuori contesto può essere disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. 401/1989, anche senza che i reati presupposto siano stati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, quando la condanna per una delle fattispecie contemplate dalla legge consenta al Questore di formulare una valutazione di pericolosità e di prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza nei luoghi delle manifestazioni.
  • La valutazione di pericolosità può fondarsi sulla natura e gravità dei reati accertati, sulle loro modalità e sull'inserimento del destinatario in contesti criminali organizzati; la distanza temporale dai fatti, considerata isolatamente, non esclude la persistenza della pericolosità, in particolare in presenza di reati associativi mafiosi.
  • La motivazione del Daspo è adeguata quando indica la base legale del potere e dà conto delle condanne e degli ulteriori elementi assunti a fondamento della pericolosità, rendendo comprensibili i criteri utilizzati per determinare la durata della misura.
  • La durata e l'estensione del Daspo devono essere valutate in relazione alla gravità dei reati, alla personalità del destinatario e alle modalità della condotta; un divieto limitato ai giorni di manifestazione e alle ore immediatamente precedenti e successive può risultare proporzionato alla tutela dell'ordine pubblico.
  • Il Daspo, in quanto misura principalmente preventiva e non sostanzialmente penale, non viola il ne bis in idem per il solo fatto di essere fondato su fatti già oggetto di condanna penale; l'espiazione della pena non esclude automaticamente una misura preventiva basata su un'autonoma valutazione di pericolosità.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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