Sentenza del 14/03/2019 n. 7241 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Credito d'imposta - Indicazione nella dichiarazione dei redditi - Avviso di accertamento - Riduzione del credito - Impugnazione - Effetti - Prescrizione del diritto al rimborso - Interruzione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di crediti d'imposta IRPEG e ILOR indicati nella dichiarazione dei redditi del 18 maggio 1988. A seguito di un avviso di accertamento, l'Amministrazione aveva ridotto i crediti originariamente richiesti. La contribuente aveva impugnato l'accertamento e, con sentenza passata in giudicato il 4 dicembre 2002, i crediti erano stati rideterminati. L'Agenzia aveva poi negato il rimborso ILOR ritenendo tardiva l'istanza presentata il 1° settembre 2008, in applicazione del termine decadenziale biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La ricorrente sosteneva invece che l'indicazione del credito nella dichiarazione costituisse già istanza di rimborso e che l'impugnazione dell'avviso di accertamento avesse interrotto la prescrizione decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, accogliendo la domanda della contribuente relativamente al rimborso ILOR, nell'importo determinato dal giudicato del 2001. Ha stabilito che l'indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi costituisce già istanza di rimborso e non è soggetta al termine decadenziale biennale per la presentazione di una successiva istanza. Il diritto è invece soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. L'avviso di accertamento, in quanto riconoscimento parziale del credito, interrompe la prescrizione; anche la sua impugnazione ha effetto interruttivo e il decorso della prescrizione resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.600 euro, oltre accessori, spese forfettarie ed esborsi.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2943
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio.
L'impugnazione dell'avviso di accertamento è stata considerata un atto giudiziale idoneo a interrompere la prescrizione del diritto al rimborso, anche se proposta per contestare la riduzione del credito.
Codice civile, art. 2944
L'avviso di accertamento che riconosce parzialmente l'esistenza del credito è idoneo a interrompere la prescrizione quale atto di riconoscimento del diritto.
Codice civile, art. 2945
L'effetto interruttivo derivante dalla proposizione del giudizio permane durante il processo e il decorso della prescrizione riprende dal passaggio in giudicato della decisione.
Codice civile, art. 2953
Quando l'entità del credito è accertata con sentenza passata in giudicato, il diritto è soggetto alla prescrizione decennale decorrente secondo le regole applicabili al giudicato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine decadenziale previsto per la richiesta di rimborso dei versamenti diretti non si applica quando il credito è stato già indicato nella dichiarazione dei redditi, poiché tale indicazione vale come istanza di rimborso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
Il termine decadenziale biennale per la domanda di rimborso non opera quando la pretesa restitutoria è stata già manifestata mediante l'indicazione del credito nella dichiarazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g)
Il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso può essere impugnato, senza che il contribuente debba attendere la conclusione dei termini per i controlli fiscali dell'Amministrazione.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58
La disposizione prevedeva l'erogazione delle eccedenze IRPEG relative a determinate dichiarazioni senza eccepire l'eventuale prescrizione, determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente al rimborso IRPEG.
Massime di principio
- Quando un contribuente indica un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi e ne chiede il rimborso, tale indicazione può valere come istanza di rimborso; non è necessariamente richiesta una separata domanda entro il termine decadenziale previsto per i rimborsi non dichiarati.
- Il diritto al rimborso già esposto in dichiarazione è normalmente soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non al termine decadenziale biennale applicabile alle domande autonome di rimborso.
- Se l'Amministrazione riduce il credito mediante un avviso di accertamento e il contribuente lo impugna, l'impugnazione può conservare il diritto al rimborso per l'intero credito contestato e interrompere la prescrizione.
- Durante il giudizio instaurato contro l'avviso di accertamento, il decorso della prescrizione resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza.
- Dopo che l'importo del credito è stato definito da una sentenza passata in giudicato, il contribuente dispone del termine prescrizionale decennale per richiederne il rimborso, salvo specifiche disposizioni normative applicabili al caso concreto.
- La presenza di un giudicato sull'esistenza e sull'ammontare del credito rafforza la tutela del contribuente: l'Amministrazione non può negare il rimborso limitandosi a invocare la tardività di una successiva istanza, se il diritto era stato tempestivamente fatto valere e conservato nel precedente giudizio.
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