Sentenza n. 4449/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento recante prot. M_D AB05933 REG2025 0285698 del 30 giugno 2025, con il quale il Capo p.t. del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha deciso in modo negativo sull'istanza di cessazione dal servizio presentata dal ricorrente, atto notificato il 1.7.2025; - di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso, anche se non ancora conosciuti, comunque connessi e lesivi per il ricorrente; - per la condanna del Ministero della Difesa a disporre l'immediata cessazione dal servizio del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza di cessazione anticipata dal servizio militare
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di cessazione anticipata dal servizio ai sensi dell’art. 933 del codice dell’ordinamento militare, con decorrenza dal 24 aprile 2025, per poter assumere un impiego presso una società privata. Il Ministero della Difesa aveva respinto l’istanza richiamando l’esistenza di un vincolo d’impiego di otto anni connesso al conseguimento della qualifica di Operatore Cyber di primo e secondo livello e la sussistenza di prioritari fini istituzionali, riconducibili agli oneri finanziari e temporali della formazione e alla rilevanza operativa del comparto Cyber Security. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego e ha chiesto anche il risarcimento del danno economico derivante dalla ritardata assunzione. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto non dimostrata l’assunzione di uno specifico obbligo di ferma, aveva ricondotto l’istanza alla disciplina dell’art. 933, comma 7, del codice dell’ordinamento militare e aveva rilevato che i gravi motivi di servizio consentono il differimento, non il definitivo rigetto, della domanda. Il diniego era stato inoltre ritenuto generico quanto al richiamo alla particolare rilevanza del comparto Cyber Security. Successivamente il Ministero ha annullato in autotutela il diniego e ha dichiarato il ricorrente cessato dal servizio con decorrenza dal 20 agosto 2025. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnazione, insistendo sulla domanda risarcitoria per la ritardata assunzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’impugnazione del diniego, poiché il Ministero lo ha annullato in autotutela, riconoscendo sostanzialmente le ragioni del ricorrente e disponendo la cessazione dal servizio. La domanda risarcitoria è stata invece respinta per genericità e mancato assolvimento dell’onere probatorio. Non risultava infatti documentato se e quando il ricorrente avesse assunto servizio presso la società privata dopo l’annullamento del diniego, né quale emolumento avesse percepito; tali lacune impedivano di accertare sia l’esistenza del danno sia il suo ammontare. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il danno da perdita di chance è risarcibile solo quando la possibilità perduta presenti certezza o elevata probabilità di avveramento, desumibile da elementi certi e obiettivi, non dimostrati nel caso concreto. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, considerato che l’illegittimità del diniego risultava dalle ragioni già espresse nell’ordinanza cautelare. Il Ministero è stato condannato anche al rimborso del contributo unificato, oltre alle spese liquidate in euro 3.305,00, IVA, CPA e spese generali.
Norme richiamate
art. 933 d.lgs. 66/2010
Disciplina la cessazione anticipata dal servizio militare. Il giudice ha ritenuto che, in assenza della prova di uno specifico obbligo di ferma, l’istanza fosse riconducibile al comma 7, in base al quale i gravi motivi di servizio possono giustificare il differimento della cessazione, non il definitivo rigetto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere costituisce una decisione di merito e presuppone la piena soddisfazione della pretesa, tra l’altro mediante la rimozione dell’atto impugnato con effetti riconducibili al riconoscimento delle ragioni del ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone che un successivo provvedimento amministrativo rimuova l’atto impugnato e realizzi integralmente la pretesa sostanziale azionata, con riconoscimento, almeno sostanziale, delle ragioni del ricorrente.
- Quando la disciplina della cessazione anticipata dal servizio consente all’amministrazione di opporre gravi motivi di servizio, tali motivi possono giustificare il differimento della cessazione, ma non il definitivo rigetto dell’istanza, salvo che ricorrano specifiche cause ostative previste dalla legge.
- Il diniego fondato su un vincolo di impiego derivante dalla formazione specialistica del militare non può essere validamente opposto se l’amministrazione non dimostra l’esistenza, la conoscibilità e l’accettazione di uno specifico obbligo di ferma.
- Il danno da perdita di chance è risarcibile soltanto quando la possibilità perduta abbia carattere di certezza o elevata probabilità di avveramento, da provare mediante elementi certi e obiettivi; la mera allegazione di una proposta lavorativa e del ritardo non è sufficiente a dimostrare an e quantum del danno.
- La domanda risarcitoria deve essere respinta quando il ricorrente non documenta l’effettiva assunzione, la data di inizio del rapporto e il trattamento economico percepito, impedendo così la verifica dell’esistenza e della quantificazione del pregiudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l’originario ricorso sarebbe risultato fondato.
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