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Ordinanza

Ordinanza n. 178/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con Funzioni Vicarie, n. -OMISSIS-del 9 aprile 2026, notificato in data 17 aprile 2026, di assegnazione temporanea del ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 dal VI Reparto Mobile della Polizia di Stato di Genova presso l’Ufficio Polizia -OMISSIS-, nella parte in cui si dispone l’assegnazione fino al 30 giugno 2026 anziché per la durata di tre anni prevista dall’art. 42 bis del D.lgs n. 151/2001; - per quanto lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso; - NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO: - del diritto in capo al ricorrente all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per la durata di tre anni presso l’Ufficio Polizia -OMISSIS-; E LA CONSEGUENTE CONDANNA, ANCHE EX ART. 34, CO. 1, LETT. C) C.P.A., sussistendo le condizioni e i presupposti processuali e sostanziali previsti dagli artt. 34, co. 1, lett. c) e 31, co. 3, c.p.a., dell’Amministrazione resistente a disporre l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per la durata di tre anni presso l’Ufficio Polizia -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, limitata fino al 30 giugno 2026 anziché disposta per un periodo maggiore entro il limite triennale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, aveva chiesto l'assegnazione temporanea triennale presso una delle sedi indicate per assistere il figlio nato da poco tempo. I responsabili della sede di provenienza e delle possibili sedi di destinazione avevano espresso parere favorevole. L'Amministrazione ha accolto la domanda solo fino alla scadenza del rapporto di lavoro interinale del coniuge, ritenendo quindi coincidente la durata dell'assegnazione con quella del contratto lavorativo a termine. Il ricorrente ha impugnato tale limitazione, deducendo l'illegittimità dell'omessa considerazione della residenza familiare e chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto all'assegnazione triennale e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'assegnazione per tre anni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare con modalità propulsiva. Nella valutazione propria della fase cautelare ha ritenuto l'atto impugnato illegittimo nella parte in cui ha fatto coincidere la durata dell'assegnazione con quella del contratto di lavoro interinale del coniuge, senza considerare la residenza della famiglia e le connesse esigenze familiari. Il Collegio ha richiamato la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 99/2024, che ha esteso l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 consentendo l'assegnazione anche presso una sede ubicata nella provincia o regione in cui la famiglia ha fissato la propria residenza. L'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza entro 30 giorni, acquisendo le osservazioni del ricorrente sulle esigenze familiari e i pareri dei responsabili della sede di provenienza e delle sedi di possibile destinazione, valutando una durata maggiore di quella già assegnata, entro il limite triennale e a prescindere dalla durata del contratto del coniuge. Resta salva la discrezionalità amministrativa nella valutazione delle esigenze di servizio delle sedi interessate. È stata fissata l'udienza pubblica del 3 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione disciplina l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico per esigenze familiari, entro il limite triennale, imponendo la valutazione delle esigenze familiari e consentendo il bilanciamento con le esigenze di servizio delle sedi coinvolte.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la trattazione della domanda cautelare.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della possibile condanna dell'Amministrazione all'adozione delle misure conseguenti all'accoglimento della domanda.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda di accertamento e alle conseguenti misure nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 99/2024

    “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”

    La pronuncia additiva integra l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, estendendo i possibili luoghi di assegnazione alla provincia o regione di residenza della famiglia, oltre a quella dell'attività lavorativa dell'altro genitore.

Massime di principio

  • Nel valutare una domanda di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l'Amministrazione deve considerare non solo la sede collegata al luogo di lavoro dell'altro genitore, ma anche la provincia o regione in cui la famiglia ha fissato la propria residenza, in conformità alla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 99/2024.
  • La durata dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non può essere automaticamente limitata alla durata del contratto di lavoro a termine dell'altro genitore quando ciò comporti l'omessa valutazione della residenza e delle esigenze complessive della famiglia; tali esigenze devono essere specificamente ponderate entro il limite triennale previsto dalla norma.
  • Anche quando sussistono esigenze familiari rilevanti, l'assegnazione ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 resta soggetta alla discrezionalità dell'Amministrazione quanto alla valutazione delle esigenze di servizio della sede di provenienza e di quella di destinazione.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accordare una tutela propulsiva ordinando il riesame dell'istanza entro un termine prefissato, previa acquisizione delle osservazioni dell'interessato e dei pareri delle sedi amministrative coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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