Sentenza n. 196/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 3032/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione III, n. 3032/2023, relativa all'impugnazione della gara per l'assegnazione di superfici pubblicitarie su suolo pubblico; la gara è stata successivamente revocata dal Comune di Palermo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva impugnato gli atti della gara bandita dal Comune di Palermo per l'assegnazione di superfici pubblicitarie su suolo pubblico, nonché, ove occorrente, gli atti regolamentari e generali presupposti. Deduceva il carattere escludente di varie clausole della procedura e numerosi vizi, tra cui violazione e falsa applicazione della legge n. 160/2019, del d.lgs. n. 50/2016, del d.lgs. n. 507/1993 e dei regolamenti comunali in materia di pubblicità, canone unico e imposta comunale sulla pubblicità; indeterminatezza dell'oggetto della gara; violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, massima partecipazione, trasparenza, economicità, efficacia, proporzionalità e correttezza; difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica; incompetenza; violazione del principio di immodificabilità del corrispettivo, della buona fede nell'esecuzione del contratto e della segretezza delle offerte e par condicio tra i concorrenti. Il TAR aveva dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile per carenza di interesse e, per il resto, lo aveva respinto. In appello la società ha contestato tale decisione con undici motivi, chiedendone la riforma.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato improcedibile l'appello, insieme al ricorso di primo grado, per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è dipesa dalla revoca della procedura di gara disposta dal Comune di Palermo e comunicata con nota del 29 maggio 2025, depositata in giudizio il 4 luglio 2025. La revoca ha eliminato l'utilità concreta della decisione sulle censure rivolte contro gli atti di gara. Per coerenza con l'intervenuto provvedimento di autotutela, il Collegio ha annullato senza rinvio la sentenza di primo grado, che aveva deciso nel merito e condannato alle spese. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 43 del regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni
Costituiva, insieme all'art. 53 del regolamento comunale per l'applicazione del canone unico, la base regolamentare della procedura di gara impugnata.
art. 53 del regolamento comunale per l'applicazione del canone unico
Indicato quale ulteriore base regolamentare della gara per l'assegnazione delle superfici pubblicitarie su suolo pubblico.
art. 1, commi 816, 817, 819, 820, 821, 822, 825 e 847, l. 160/2019
Richiamati dall'appellante quali disposizioni asseritamente violate dagli atti di gara, in relazione al canone unico e alla disciplina delle occupazioni e della pubblicità.
art. 30 d.lgs. 50/2016
Richiamato dall'appellante in relazione ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza nell'affidamento di appalti e concessioni.
artt. 3, 5 e 18, comma 3, d.lgs. 507/1993
Richiamati dall'appellante in relazione alla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e ai profili di indeterminatezza, contraddittorietà e incompetenza contestati agli atti di gara.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dall'appellante in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento.
art. 3 l.r. Sicilia 7/2019
Richiamato dall'appellante insieme all'art. 2 della legge n. 241/1990.
Massime di principio
- La revoca della procedura amministrativa impugnata, quando elimina l'utilità concreta della decisione sulle censure proposte, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità sia dell'appello sia del ricorso di primo grado.
- Quando il provvedimento di autotutela intervenuto nel corso del giudizio rende priva di utilità la decisione sul ricorso, il giudice annulla senza rinvio la sentenza di primo grado che aveva deciso la controversia nel merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla revoca della procedura impone di definire il giudizio senza esaminare i vizi dedotti contro gli atti revocati; la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale in ragione dell'andamento della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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