Cassazione Civile, Ordinanza n. 06379/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (presidente società)
La controversia
Nel corso di una trasmissione televisiva sportiva, un ex calciatore aveva affermato che un giocatore era stato pagato dalla società sportiva in misura eccedente il suo valore; il presidente della società aveva replicato con espressioni giudicate offensive, annunciando anche una denuncia e una richiesta di risarcimento. L'interessato aveva quindi promosso querela e, nel giudizio penale, la Corte di appello aveva qualificato il fatto come ingiuria e aveva assolto l'imputato per intervenuta depenalizzazione. Successivamente, nel giudizio civile, il tribunale aveva ritenuto che tale decisione penale avesse ormai accertato il fatto con efficacia di giudicato e aveva condannato il convenuto al risarcimento; la corte d'appello civile, invece, aveva escluso il vincolo del giudicato penale e aveva svolto un autonomo apprezzamento, negando la natura offensiva delle frasi. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza penale di assoluzione per depenalizzazione avesse comunque accertato la sussistenza del fatto e la sua qualificazione come ingiuria, con conseguente vincolo per il giudice civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato a seguito della depenalizzazione dell'ingiuria, il giudice civile non è vincolato da un giudicato penale sull'illiceità civile del fatto e deve procedere a un'autonoma valutazione della responsabilità aquiliana, valorizzando anche le acquisizioni istruttorie già formate nel processo penale. Poiché la corte di merito aveva correttamente effettuato tale valutazione autonoma, non vi era violazione dell'art. 2909 c.c. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato penale non vincola il giudice civile quanto alla responsabilità civile quando la sentenza penale è di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; il giudice civile conserva il potere-dovere di un autonomo accertamento dei fatti ai fini risarcitori.
d.lgs. n. 7 del 2016
La depenalizzazione dell'ingiuria non elimina automaticamente l'eventuale illiceità civile della condotta, che va verificata dal giudice civile.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La sentenza penale di assoluzione per depenalizzazione del fatto non esaurisce automaticamente la verifica della sua illiceità civile: il giudice civile deve esaminare autonomamente se quella condotta integri responsabilità risarcitoria.
- Il giudicato penale non opera come preclusione assoluta sul piano civile quando l'assoluzione dipende dal venir meno della rilevanza penale del fatto e non da un accertamento liberatorio pieno nel merito.
- Nel giudizio civile conseguente a fatti già esaminati in sede penale, il giudice può e deve utilizzare le acquisizioni istruttorie già formate, evitando una dispersione inutile del materiale probatorio, ma senza rinunciare alla propria valutazione di merito.
- La censura per violazione del giudicato è infondata se il giudice civile non si limita a riprodurre un accertamento penale, ma compie un giudizio autonomo sulla rilevanza aquiliana delle espressioni o dei comportamenti contestati.
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