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Ordinanza

Ordinanza n. 66/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari più opportune: - della comunicazione del 23.9.2025 Prot. 8593-P avente ad oggetto: “Tarsia (CS). Relazione Verifica preventiva Interesse archeologico Tarsia 29 (CS).”; della comunicazione del 16.1.2023 avente ad oggetto: “Sine S.r.l. Progetto Tarsia 29, Comunicazione ai sensi del punto 13.3. del DM 10.09.2010. Terreno F. 47 p.11.”; della comunicazione del 13.11.2025, avente ad oggetto: “Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della Legge 7.8.1990, N.241 E S.M.I. Progetto di impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica denominato “Tarsia 29.”; dell'art. 15, punto 4, lettere c) e d) del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti i pareri resi nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale dalle amministrazioni interessate; nonché per la condanna del Ministero della Cultura, Dipartimento per la tutela del Patrimonio Culturale, Direzione Archeologica Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202501632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione, depositata dalla società ricorrente, di rinuncia all'istanza cautelare e non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora. La domanda cautelare è stata definita mediante presa d'atto della rinuncia. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva del giudizio.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazioni relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e al progetto di impianto fotovoltaico "Tarsia 29", oltre alle disposizioni del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico e agli atti connessi

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, alcune comunicazioni riguardanti la verifica preventiva dell'interesse archeologico e il progetto di un impianto fotovoltaico, nonché una comunicazione relativa a un'istanza di annullamento in autotutela, le disposizioni del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria indicate in ricorso e gli ulteriori atti presupposti e connessi, inclusi i pareri resi nel procedimento di valutazione ambientale. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Cultura. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la decisione riguarda esclusivamente la rinuncia alla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo; l'ordinanza non ne sviluppa l'interpretazione, poiché la domanda cautelare è stata abbandonata.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato nell'oggetto dell'istanza amministrativa di annullamento in autotutela impugnata; l'ordinanza non esamina la disciplina dell'autotutela.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare, ritualmente dichiarata e depositata dalla parte ricorrente, comporta la definizione della fase cautelare mediante presa d'atto, senza esame dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • Quando il giudizio principale resta pendente, le spese della fase cautelare possono essere riservate alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareImpianti da fonti rinnovabiliArcheologia e vincoli archeologici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggio
IstitutiTutela cautelare

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