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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23373/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da due testamenti olografi del medesimo testatore: uno più risalente, in favore del ricorrente principale, e uno successivo, in favore del resistente. Il resistente, deducendo di avere ricevuto il secondo testamento dopo la morte del disponente, ha chiesto di accertarne l'autenticità, di dichiarare revocate le disposizioni del testamento precedente e di ottenere il rilascio dei beni ereditari. Nel corso del giudizio il ricorrente principale ha proposto querela di falso incidentale contro il secondo testamento. Il Tribunale ha rigettato la querela, ritenendo il testamento autentico sulla base di consulenza grafologica e reputando irrilevanti i capitoli di prova testimoniale articolati. La Corte d'appello ha rigettato l'appello del querelante, aderendo alla motivazione del primo giudice. In cassazione il ricorrente principale ha proposto tre motivi: 1) omesso esame delle critiche del consulente tecnico di parte e violazione delle norme sulla forma del testamento olografo e sulla consulenza tecnica; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché avrebbe recepito per relationem la decisione di primo grado senza affrontare le critiche alla c.t.u.; 3) violazione delle norme sulle prove per avere il giudice fondato il convincimento solo sulla consulenza grafologica e non anche sulle risultanze testimoniali. Il resistente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale; i primi tre motivi incidentali, relativi all'ammissibilità dell'appello, sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto del ricorso principale, mentre l'ultimo motivo, sulla condanna per lite temeraria, è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato assorbiti i primi tre motivi del ricorso incidentale e inammissibile l'ultimo motivo incidentale. Ha quindi confermato la sentenza di appello che aveva respinto la domanda/querela di falso e, di conseguenza, mantenuto ferma l'autenticità del testamento successivo. Ha condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente e ha dato atto dell'obbligo per entrambe le parti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 221, terzo comma, c.p.c.

    Nelle cause di querela di falso il pubblico ministero è parte necessaria.

  • art. 70, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il pubblico ministero interviene obbligatoriamente nel giudizio di falso, ma nel caso in esame non è titolare di potere di azione o di impugnazione.

  • art. 72 c.p.c.

    L'integrazione del contraddittorio in appello verso il pubblico ministero è necessaria solo quando egli sia titolare del potere di proporre impugnazione.

  • art. 71 c.p.c.

    Per i casi in cui il pubblico ministero non abbia potere di impugnazione, la partecipazione al giudizio è assicurata dalla comunicazione degli atti al procuratore generale.

  • art. 137 disp. att. c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione la comunicazione al procuratore generale assicura la partecipazione del pubblico ministero nei casi dovuti.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La censura ex art. 360, n. 5, è preclusa in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo era formulato come nullità della sentenza per motivazione apparente, ma è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione per relationem era sufficiente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la motivazione; nel caso concreto la motivazione per relationem è stata ritenuta valida.

  • art. 156 c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione apparente è stata esclusa, non essendo mancato il requisito essenziale della motivazione.

  • art. 244 c.p.c.

    La censura sulla prova testimoniale è stata ritenuta non conferente perché il rigetto dei capitoli era basato sulla loro irrilevanza specifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di violazione di legge è stato giudicato inammissibile perché non attaccava realmente la ratio decidendi.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La responsabilità aggravata per lite temeraria è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da adeguata valutazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle parti soccombenti nei rispettivi ricorsi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di querela di falso il pubblico ministero è parte necessaria, ma l'omessa notificazione del ricorso per cassazione al PM presso il giudice a quo non determina inammissibilità quando il PM non sia titolare di autonomo potere di impugnazione e sia stata comunque assicurata la partecipazione del procuratore generale presso la Corte di cassazione.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando sussiste doppia conforme tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, se il gravame è stato proposto nella disciplina applicabile ratione temporis.
  • La motivazione della sentenza d'appello può essere validamente resa per relationem alla decisione di primo grado, purché il giudice del gravame indichi, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma o l'identità delle questioni già esaminate, in modo da consentire un percorso argomentativo coerente e completo.
  • Nel giudizio di impugnazione di un testamento, la consulenza grafologica può costituire base decisiva del convincimento se il giudice esamina le critiche mosse dalle parti; la censura di legittimità non può trasformarsi in richiesta di nuovo esame del merito sulla rilevanza delle prove.
  • La doglianza relativa alla prova testimoniale è inammissibile quando il rigetto dei capitoli non dipende da un principio astratto di irrilevanza della prova orale, ma dalla specifica irrilevanza dei fatti dedotti a prova.
  • L'accertamento della responsabilità aggravata per lite temeraria appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo vizi di motivazione nei limiti consentiti.
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Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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