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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48279/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso affidato a due motivi. Primo motivo: nullita' della sentenza per erronea interpretazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.), con riferimento agli artt. 538, 576 e 578 c.p.p. e al principio di presunzione d'innocenza (Cedu); dedotto che, essendo stato assolto in primo grado perche' il fatto non sussiste e intervenuta in appello la prescrizione, mancava affermazione di responsabilita' e quindi la Corte d'appello non avrebbe potuto condannarlo al risarcimento dei danni. Secondo motivo: carenza o manifesta illogicita' della motivazione (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.), per travisamento della prova e omessa valutazione della memoria difensiva; censurate le valutazioni della Corte d'appello su: i sette assegni circolari (restituzione di prestiti ai soci) ritenuti irregolari ma non spiegata la rilevanza penale; i prelevamenti in contanti contestati (discrepanza tra somme contestate e somma riconosciuta dalla Corte d'appello); omissione di considerare giustificazioni difensive relative a canoni di locazione, compensi di amministratore e spese di rimessaggio dell'imbarcazione nonche' omissione di prova sulla proprieta' del natante.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo e accolto il secondo. Sul primo motivo la Corte ha ricordato che, quando l'appello e' promosso anche dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., il giudice d'appello puo' valutare la domanda civile e condannare anche se e' intervenuta la prescrizione; pertanto non vi e' stata violazione di principio nel pronunciare una condanna per gli effetti civili. Sul secondo motivo la Corte ha invece ritenuto che la sentenza d'appello mancasse della "motivazione rafforzata" richiesta quando si riforma una sentenza assolutoria: la Corte d'appello non ha spiegato perche' le rinnovate dichiarazioni del testimone avrebbero dovuto deporre in senso contrario alla piena assoluzione di primo grado, non ha confrontato compiutamente le ragioni del Tribunale e non ha motivato adeguatamente il rifiuto delle giustificazioni difensive (canoni di locazione, compenso di amministratore, rimessaggio imbarcazione). Inoltre la Corte d'appello ha attribuito al ricorrente un importo maggiore di quello contestato (difetto di motivazione e nullita' parziale). Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quel giudice anche la liquidazione delle spese per il grado di legittimita'.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b)

    Fondamento del motivo di cassazione relativo a nullita' per erronea interpretazione della legge penale; la Corte ha esaminato il motivo e lo ha ritenuto infondato con riferimento al caso concreto quando l'appello e' promosso dalla parte civile.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)

    Fondamento del motivo relativo a carenza o manifesta illogicita' della motivazione; la Corte ha accolto questo motivo rilevando l'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma di sentenza assolutoria.

  • art. 576 c.p.p.

    Riconosce alla parte civile il diritto a una decisione sul merito della domanda civile; la Corte ha affermato che quando l'appello e' proposto dalla parte civile il giudice d'appello puo' valutare e decidere anche se e' intervenuta la prescrizione del reato.

  • art. 578 c.p.p.

    Prevede limiti alla pronuncia su restituzioni e risarcimenti quando la sentenza di appello interviene dopo assoluzione; la Corte ha precisato che tale principio si applica se l'appellante e' l'imputato o il pubblico ministero, ma non quando impugna la parte civile.

  • art. 538 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullita'; la Corte ha comunque valutato il complesso normativo e ritenuto non fondata la censura nella parte relativa al potere della parte civile di ottenere decisione sui danni.

  • art. 603 c.p.p. comma 3-bis

    Norma che regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata non dipende dalla rinnovazione e sussiste comunque quando si riforma una sentenza assolutoria.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'assenza di contestazione di un determinato prelevamento; la Cassazione ha osservato la necessita' di congruenza tra contestazione e decisione, rilevando la nullita' per la parte eccedente la somma contestata.

  • art. 61 n. 11 c.p.

    Stimato come aggravante nel capo di imputazione (appropriazione indebita aggravata); presente nel conteggio delle accuse ma non decisivo per il vizio di motivazione censurato.

  • art. 622 c.p.p.

    Norma invocata per il rinvio: la Cassazione ha annullato limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente.

Massime di principio

  • Quando l'appello e' proposto anche dalla parte civile (art. 576 c.p.p.), il giudice d'appello puo' decidere sulla domanda civile e condannare per gli effetti civili anche se e' intervenuta la prescrizione del reato; tuttavia deve motivare adeguatamente la decisione.
  • Se la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria e afferma la responsabilita' dell'imputato anche solo per finalita' civili, e' richiesto un livello di motivazione rafforzata che spieghi perche' la diversa valutazione del medesimo compendio probatorio sia piu' convincente rispetto alla motivazione di primo grado.
  • Non e' legittimo fondare una condanna su una interpretazione alternativa dei medesimi fatti senza dimostrare che tale interpretazione sia piu' persuasiva e senza confrontarsi puntualmente con le ragioni dell'assoluzione di primo grado.
  • La Corte non puo' attribuire al condannato somme non contestate in capo all'imputazione: ogni maggior somma rispetto a quella contestata e' viziata e puo' comportare annullamento limitato in quella parte.
  • Le giustificazioni difensive (contratti di locazione, compensi, pagamenti per servizi, titolarita' di beni) devono essere esaminate e confutate con motivazioni specifiche; l'omissione di confronto con prove o deduzioni difensive determina vizio di motivazione.
  • In caso di vizio della motivazione sugli effetti civili la Cassazione puo' annullare la decisione limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per un nuovo giudizio.

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