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Circolare

Circolare numero 190 del 29-12-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell' A.N.S.A.P. (Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive)sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e A.N.S.A.P. per consentire agli iscritti beneficiari di alcune prestazioni previdenziali di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle somme erogate. Sono disciplinate le modalità di delega, revoca, gestione delle contestazioni, percentuali di contribuzione, tempi di riversamento all’Associazione, costi del servizio e profili di responsabilità. Sono inoltre indicate la durata della convenzione e le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute e dei versamenti.

Convenzione INPS-A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 26 novembre 2014 tra INPS e A.N.S.A.P. per consentire agli iscritti beneficiari di determinate prestazioni previdenziali di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulla prestazione. Il documento illustra le modalità di delega, le percentuali di contribuzione, la gestione delle revoche e delle contestazioni, i flussi di pagamento tra INPS e Associazione, i costi del servizio e le istruzioni contabili.

Ambito di applicazione

Possono utilizzare la trattenuta associativa i soggetti beneficiari di:

  • trattamenti di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.

Delega e autorizzazione alla trattenuta

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS relativo alla richiesta della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • accompagnata da copia del documento di identità.

Il codice identificativo di A.N.S.A.P. è 6601.

Nel caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, comprensive dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Revoca, nuove deleghe e contestazioni

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’INPS.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a comunicarla all’Associazione revocata.

Se un’Associazione presenta una nuova delega su una prestazione già gravata da delega a favore di altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se è stata previamente revocata quella esistente; la revoca deve indicare l’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di effettuare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite ai lavoratori interessati.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura dei contributi associativi

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti.

A.N.S.A.P. ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 3,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASPI;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 0,80% sui restanti trattamenti indicati, tra cui CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Riversamento delle somme all’Associazione

L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Servizi online, costi e fatturazione

L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, nell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig":

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali;
  • l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e delle eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Il costo del servizio è determinato in 0,80 euro per singola delega. Le variazioni annuali dei costi saranno oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

Responsabilità e clausole di tutela dell’INPS

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data della stipula.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, a semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula o in presenza di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto si riserva inoltre il recesso unilaterale in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Dati dell’Associazione e istruzioni contabili

La sede legale di A.N.S.A.P. è indicata in Via Padova 13, Roma.

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25422, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35422, per l’accreditamento ad A.N.S.A.P. dei contributi associativi;
  • GPA11422, per la rilevazione del debito verso A.N.S.A.P.

I pagamenti a favore dell’Associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11422; il saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042.

Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25422, GPA35422 e GPA11422.

Punti principali

Oggetto e ambito della convenzione

In data 26 novembre 2014 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. Possono aderire, mediante trattenuta sulla prestazione, i beneficiari di trattamenti di mobilità, di disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale, di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e dei sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, autorizzazione e documentazione

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Per A.N.S.A.P. è indicato il codice identificativo 6601. Nel caso di pagamento diretto INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e la relativa autorizzazione alle ritenute; la documentazione, incluse revoche e nuove deleghe, deve essere conservata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e cessazione degli effetti

Se insorge una contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tal caso l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite ai lavoratori interessati. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto; se la revoca è trasmessa direttamente all’INPS, l’Istituto la acquisisce e ne dà comunicazione all’Associazione revocata. Se viene presentata una nuova delega mentre ne è già attiva un’altra, la nuova produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata e allegata copia del documento d’identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.

Misura dei contributi associativi e riversamento

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. A.N.S.A.P. ha comunicato le seguenti aliquote: 3,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASPI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 0,80% sui restanti trattamenti indicati nella circolare, tra cui CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili. L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti, dedotte le spese di cui all’art. 8 ed eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Servizi informatici, costi e fatturazione

L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi interessati dalle trattenute, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione vengono inviate le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni connesse alla convenzione. Il costo del servizio è fissato in 0,80 euro per singola delega. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate dall’Istituto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Responsabilità, oneri e tutela dell’Istituto

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se in giudizio l’Associazione risulta soccombente su controversie relative al valido rilascio della delega, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017. La domanda di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge o quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Dati dell’Associazione e istruzioni contabili

La sede legale di A.N.S.A.P. è indicata in Via Padova 13, Roma. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25422 per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35422 per l’accreditamento ad A.N.S.A.P. dei contributi associativi e GPA11422 per la rilevazione del debito verso A.N.S.A.P. I pagamenti all’Associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11422, il cui saldo di fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042 già esistente. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25422, GPA35422 e GPA11422.

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