Sentenza n. 4265/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 02024/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il silenzio del Comune su un’istanza di accesso documentale e civico generalizzato
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il professionista aveva chiesto al Comune l’ostensione degli atti relativi ai lavori di straordinaria manutenzione per l’eliminazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio comunale, inclusi progetto, determine e contratti di incarico professionale. L’istanza era motivata dall’esigenza di verificare se i lavori eseguiti fossero fondati sul progetto al quale aveva collaborato, così da poter tutelare eventuali spettanze creditorie verso il proprio committente. Il TAR aveva ritenuto la richiesta generica, esplorativa e riferita a una massa indeterminata di documenti, rilevando inoltre che non era stato indicato uno specifico obbligo di pubblicazione ai fini dell’accesso civico. In appello sono stati dedotti error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, nonché travisamento dei presupposti, sostenendo che l’intervento era precisamente individuato per oggetto, localizzazione e finalità e che sussisteva un interesse qualificato, strumentale alla tutela di un diritto di credito.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’istanza fosse sufficientemente determinata, poiché, alla luce dei riferimenti al precedente affidamento professionale, all’approvazione del progetto e all’intervento di eliminazione del rischio idrogeologico, consentiva di individuare la documentazione relativa allo specifico intervento comunale, senza configurare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Il giudice ha riconosciuto l’interesse qualificato all’accesso documentale, fondato sul rapporto di strumentalità tra i documenti richiesti e la possibile tutela delle spettanze creditorie del professionista. Il silenzio dell’amministrazione è stato quindi ritenuto illegittimo. È stata ordinata l’esibizione dei documenti richiesti entro trenta giorni, con salvezza della valutazione amministrativa circa l’eventuale oscuramento di parti coperte da segreto tecnico, industriale o commerciale o da esigenze di riservatezza, anche di controinteressati. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata; nel caso concreto tale requisito è stato riconosciuto in ragione della possibile tutela delle spettanze creditorie del professionista.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso deve essere consentito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente tale nesso di strumentalità rispetto alla tutela del diritto di credito allegato.
art. 5 d.lgs. n. 33/2013
La richiesta di accesso civico generalizzato è stata esaminata congiuntamente alla domanda di accesso documentale, ma l’accoglimento è stato fondato in via assorbente sulla sussistenza dei presupposti dell’accesso documentale.
art. 24 Cost.
L’interesse alla tutela giurisdizionale del diritto di credito è stato richiamato quale ulteriore elemento di giustificazione dell’istanza ostensiva.
Massime di principio
- Un’istanza di accesso non è generica o esplorativa quando, valutata nel suo complesso e alla luce dei riferimenti contenuti nella motivazione, consente di individuare uno specifico intervento amministrativo e la relativa documentazione, anche se non elenca singolarmente tutti gli atti richiesti.
- La determinatezza dell’istanza di accesso deve essere apprezzata in concreto, considerando il precedente affidamento, il progetto, l’oggetto dell’intervento e gli ulteriori elementi forniti dall’istante; non può essere imposto al richiedente un livello di dettaglio incompatibile con la circostanza che egli non dispone già dei documenti.
- Sussiste l’interesse qualificato all’accesso documentale quando la documentazione richiesta presenta un rapporto di strumentalità con la tutela di una situazione giuridica soggettiva, comprese eventuali spettanze creditorie derivanti dall’attività professionale svolta.
- Il silenzio dell’amministrazione su un’istanza di accesso sufficientemente circoscritta e sorretta da un interesse qualificato non è legittimo quando l’ente non ostende i documenti né indica specifiche ragioni ostative all’accesso.
- L’ordine giudiziale di esibizione dei documenti non esclude la valutazione amministrativa, da compiersi in concreto, circa l’oscuramento o l’omissione di parti coperte da segreto tecnico, industriale o commerciale o da esigenze di riservatezza di controinteressati.
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