Cassazione Penale, Sentenza n. 48068/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato "non doversi procedere" per improcedibilità ex art. 129 c.p.p. ritenendo mancante la querela per il reato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 n. 2 c.p.). In udienza il Pubblico Ministero aveva chiesto la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva però ritenuto tardiva tale contestazione e, richiamando il decorso del termine per la querela (art. 85 D.lgs.150/2022), aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo illegittima la pronuncia del Tribunale che aveva precluso al PM il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva in dibattimento. La Corte ha affermato che il giudice non può sindacare preventivamente l'ammissibilità della contestazione ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; il PM poteva integrare/modificare l'imputazione e contestare l'aggravante emersa dagli atti, anche se gli elementi erano noti prima dell'apertura del dibattimento. Per l'illegittimo rifiuto del Tribunale si è configurata una nullità assoluta relativa alla formulazione dell'imputazione; la sentenza impugnata è stata annullata (con applicazione dell'art. 569 comma 4 in relazione all'art. 604 comma 4 c.p.p.), disponendone l'annullamento per le motivate ragioni indicate.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal Tribunale per dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela; la Corte ha ritenuto che tale declaratoria non potesse essere pronunciata senza aver consentito al PM la contestazione suppletiva che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio.
art. 624 cod. pen.
Delitto di furto contestato (appropriazione di energia elettrica) quale fattispecie base accusatoria.
art. 625 cod. pen. n. 2
Aggravante relativa alle modalità/entità del furto (richiamata nell'imputazione originaria); citata per descrivere il reato contestato.
art. 625 cod. pen. n. 7
Circostanza aggravante riferita a cose destinate a pubblico servizio: la contestazione suppletiva di tale aggravante da parte del PM trasformava in astratto la procedibilità da querela a ufficio; la Corte ha ritenuto legittima la contestazione in dibattimento ai sensi dell'art. 517 c.p.p.
art. 85 D.lgs. 150/2022
Norma contenente il termine per la proposizione della querela; il Tribunale ha ritenuto decorso il termine, ma la Corte ha spiegato che ciò non esclude la possibilità per il PM di effettuare contestazione suppletiva che cambi il regime di procedibilità.
art. 516 cod. proc. pen.
Disciplina la modifica dell'imputazione in dibattimento; interpretata dalla Corte come ambito in cui il PM può adeguare l'accusa sulla base di elementi emersi, senza limiti temporali preclusivi in dibattimento.
art. 517 cod. proc. pen.
Regola la contestazione in dibattimento di reato concorrente o circostanza aggravante; la Corte ha ribadito che la contestazione ai sensi di questo articolo è potere-dovere del PM e non richiede autorizzazione del giudice.
art. 518 cod. proc. pen.
Prevede il ruolo del presidente del collegio per l'autorizzazione della contestazione di un fatto nuovo; distinto dall'art. 517 che non attribuisce poteri di veto al giudice.
art. 519 cod. proc. pen.
Garantisce all'imputato il diritto di chiedere un termine per difendersi dopo contestazione suppletiva; tutela del contraddittorio e della difesa utilizzata dalla Corte per giustificare l'assenza di limiti temporali rigidi alla contestazione del PM.
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale invocato per sostenere che il PM ha il dovere di esercitare l'azione secondo gli elementi emersi, anche mediante contestazione suppletiva.
sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015
Richiamata per evidenziare che la contestazione "tardiva" di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e che l'imputato deve avere garanzie equivalenti (es. accesso a riti alternativi), rafforzando l'idea che la contestazione in dibattimento non possa essere ostacolata arbitrariamente.
art. 569 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte come fondamento procedurale per la declaratoria di nullità e le conseguenze dell'annullamento della sentenza impugnata.
art. 604 comma 4 cod. proc. pen.
Collegato all'art. 569 comma 4 per determinare gli effetti dell'annullamento della sentenza di proscioglimento; la Corte ha disposto l'annullamento in base a queste norme.
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha il potere-dovere di effettuare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) per adeguare l'imputazione agli elementi emersi, anche senza autorizzazione del giudice.
- Il giudice del dibattimento non può sindacare preventivamente la legittimità o la tempestività di una contestazione suppletiva che rientra nei poteri del PM; il suo compito è decidere sul capo di imputazione così come modificato.
- La contestazione di una circostanza aggravante in dibattimento, se conosciuta dagli atti, non è di per sé inammissibile per "tardività"; l'imputato ha strumenti di tutela (art. 519 c.p.p.) quali il termine per preparare la difesa.
- Se il giudice rifiuta illegittimamente di ammettere una contestazione suppletiva e decide come se essa non fosse stata proposta, si configura una nullità rilevante che può portare all'annullamento della sentenza in Cassazione.
- La modifica dell'imputazione in dibattimento può incidere sul regime di procedibilità (da querela a ufficio); la mera esistenza di un termine per la querela non impedisce al PM di esercitare il potere di contestazione che renda il reato procedibile d'ufficio.
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