Cassazione Penale, Sentenza n. 11267/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo ha confermato condannato per rapina aggravata (con esclusione delle lesioni per prescrizione), deducendo: (1) vizio di motivazione sulla penale responsabilità per non aver considerato le deduzioni difensive relative alla mancanza di riscontri alle versioni delle persone offese, al mancato ritrovamento del portafogli e alla mancata prova di un contributo causale del RACHI nella sottrazione del portafogli operata dal coimputato SAMU; (2) vizio di motivazione relativo al diniego della sospensione condizionale della pena, con riferimento a una presunta contraddizione rispetto alla revoca dell'obbligo di presentazione che avrebbe agevolato lo svolgimento di attività lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo un mero attacco al merito delle valutazioni di fatto e della valutazione della prova (censure che non colgono vizi di motivazione gravi come mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Sulla seconda censura (diniego della sospensione condizionale), la Corte ha ritenuto che il giudizio prognostico negativo fosse adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto (uso della violenza in concorso contro due persone con efficacia intimidatrice), idoneo a giustificare il rigetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna)
«in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti"
La Corte ha applicato il principio che in Cassazione non è ammesso un nuovo giudizio sulla valutazione della prova o sulla persuasività delle argomentazioni del giudice di merito, salvo che la motivazione presenti vizi gravi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito; occorre dimostrare un vizio di motivazione rilevante (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- La mancanza del ritrovamento di un oggetto della refurtiva non è automaticamente decisiva se la dinamica ricostruita e le dichiarazioni delle persone offese forniscono elementi sufficienti di responsabilità.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata anche se sussistono elementi positivi (es. possibilità di lavoro), quando la gravità del fatto e la modalità esecutiva (uso della violenza in concorso, efficacia intimidatrice) giustifichino un giudizio prognostico negativo sulla risocializzazione.
- Per contestare efficacemente una decisione di merito in Cassazione è strategico individuare e dimostrare specifici vizi logico-giuridici della motivazione (contraddizioni formali, ignoratio probatio documentale, oppure errori di diritto), anziché limitarsi a offrire una diversa lettura dei fatti.
- Quando si agisce in presenza di coautori, la responsabilità può essere affermata anche se il contributo materiale del singolo non è quello principale, purché il ruolo sia ricostruito coerentemente nella dinamica e nelle dichiarazioni raccolte.
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