Cassazione Penale, Sentenza n. 32419/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per appropriazione indebita di due orologi di rilevante valore. Il ricorrente contestava la valutazione della prova da parte dei giudici di merito: presunte discrepanze tra denuncia e dichiarazioni rese in dibattimento della persona offesa (numero e modalità di consegna degli orologi, ritiro delle valigie, presenza/assenza di scatola di scarpe), contraddizioni nelle dichiarazioni del teste BOCCARDI e di SABATO Franco, mancanza di prova che gli orologi indossati nelle fotografie fossero quelli denunciati, mancata spiegazione dell'eventuale superamento delle serrature, e infine la determinazione del risarcimento basata solo sulle dichiarazioni della parte civile senza verifiche di mercato o tecniche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e altri motivi aspecifici e finalizzati a una rivalutazione non consentita in sede di legittimità della prova raccolta (riequilibrio probatorio e valutazione atomistica degli elementi). Ha ritenuto coerente e logica la motivazione della Corte territoriale che ha valutato globalmente le dichiarazioni (in particolare quelle della persona offesa e del teste BOCCARDI) e ha considerato non decisive alcune imprecisioni ritenute secondarie (es. menzione di una scatola di scarpe, assenza di immagini degli orologi in acciaio sui social). Quanto al risarcimento, il giudice di merito lo ha parametrato al valore di listino e alla documentazione depositata dalla parte offesa, valutazione non censurata in cassazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.); rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge. L'inammissibilità ha altresì precluso il rilievo di eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Principio sulla valutazione degli indizi: la gravità degli indizi va valutata globalmente e coordinando organicamente gli elementi probatori; non è possibile contestare la decisione con una valutazione atomistica e separata dei singoli elementi.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna dell'istante al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata dalla Corte per quantificare la sanzione di euro 3.000,00.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca (giurisprudenza)
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Principio giurisprudenziale richiamato per affermare che l'inammissibilità del ricorso impedisce di prendere in considerazione questioni sopravvenute (p.es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo (giurisprudenza)
Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178
Richiamo al limite del sindacato di legittimità: la Cassazione controlla la corretta applicazione dei canoni logici e normativi della motivazione del giudice di merito, non consente una semplice riconsiderazione del fatto e della prova.
Massime di principio
- Contraddizioni formali nelle dichiarazioni della persona offesa non determinano automaticamente l'assoluzione: la rilevanza delle discrepanze va valutata nel contesto complessivo e sulla base della coerenza intrinseca ed estrinseca del racconto.
- In sede di cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del conflitto probatorio o una lettura 'atomistica' degli elementi: il rimedio è percorribile solo se emerge un vizio di motivazione, omissione decisiva o errore logico-giuridico nella valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Per censurare in modo efficace la determinazione del risarcimento occorre dimostrare specifici vizi nella valutazione (es. assenza totale di documentazione, palese arbitrarietà o errore nel parametro adottato); la sola critica generica non è sufficiente.
- La prova fotografica o l'assenza di verifiche tecniche non sono necessariamente decisive se esistono altri elementi di riscontro coerenti (dichiarazioni testimoniali, documentazione della parte civile).
- Ricorsi manifestamente generici o finalizzati a riconsiderare la prova comportano elevato rischio di inammissibilità e sanzioni (spese e contributo alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è utile: a) documentare tecnicamente il proprio alibi o la provenienza dei beni; b) produrre perizie o valutazioni di mercato per contrastare la quantificazione del danno; c) evidenziare specifici errori logico-giuridici nella motivazione del giudice di merito, non soltanto la diversa interpretazione dei fatti.
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