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Sentenza

Sentenza n. 1565/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202301736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore che aveva respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno. L'amministrazione aveva fondato il diniego, da un lato, sulla circostanza che lo straniero, pur avendo svolto attività lavorativa regolare dal 2019, aveva lavorato soltanto per poche settimane all'anno e aveva prodotto redditi leciti nettamente inferiori all'importo minimo dell'assegno sociale; dall'altro, sulla condanna riportata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto di avere sempre lavorato onestamente, richiamando i contratti di lavoro stipulati dal 2022, e ha sostenuto che l'insufficienza reddituale non costituisse un impedimento automatico, dovendo essere valutata insieme alle prospettive lavorative, all'inserimento sociale e all'assenza di pericolosità. Ha inoltre evidenziato che la condanna era stata successivamente riformata dalla Corte d'Appello, che lo aveva prosciolto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.p. per particolare tenuità del fatto, e ha dedotto l'insufficienza della motivazione del provvedimento. Il Ministero ha sostenuto l'assenza, in primo luogo, del requisito reddituale minimo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso per la ragione assorbente della mancata dimostrazione, al momento dell'adozione del diniego, della disponibilità di redditi sufficienti al sostentamento. Ha affermato che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento costituisce un requisito soggettivo non eludibile per il rilascio dei titoli di soggiorno ai cittadini extracomunitari, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza nella comunità nazionale, allo stabile inserimento lavorativo e alla capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale senza ricorrere ad attività illecite. La successiva documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali non ha inciso sulla legittimità del provvedimento valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; il Tribunale aveva tuttavia già riconosciuto la possibilità di presentare una nuova richiesta di riesame, sulla quale l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi considerando la documentazione sopravvenuta. Le ulteriori censure, compresa quella relativa alla condanna penale e al difetto di motivazione, sono rimaste assorbite. Le spese sono state compensate, considerata la minima attività processuale successiva al rigetto della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma incriminatrice è richiamata in relazione alla condanna penale posta dall'amministrazione a fondamento del diniego, ma il giudice non ne esamina il rilievo decisivo, avendo rigettato il ricorso per l'assorbente difetto del requisito reddituale.

  • art. 131-bis c.p.p.

    È richiamato in relazione al proscioglimento pronunciato dalla Corte d'Appello per particolare tenuità del fatto; il TAR non esamina l'incidenza di tale pronuncia sul diniego.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio o della conversione di un titolo di soggiorno in favore di un cittadino extracomunitario, la disponibilità di un reddito minimo idoneo al sostentamento costituisce un requisito soggettivo non eludibile.
  • La legittimità del diniego di un titolo di soggiorno deve essere valutata con riferimento alla situazione e alla documentazione disponibili al momento dell'adozione del provvedimento; la produzione successiva di documenti attestanti il possesso dei requisiti non rende di per sé illegittimo il diniego già adottato.
  • Le circostanze sopravvenute che incidono sulla possibilità di rilascio del titolo possono essere fatte valere mediante una nuova istanza o richiesta di riesame, sulla quale l'amministrazione è tenuta a provvedere valutando la documentazione aggiornata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale

Testo integrale

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