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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31360/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per violazioni edilizie (art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001) e aveva rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la condotta era isolata, le dimensioni degli ampliamenti esigue, che l'opera poteva essere sanata e che la Corte d'Appello avrebbe valorizzato solo le dimensioni senza considerare l'incidenza sul carico urbanistico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca: il ricorso non ha contestato puntualmente le argomentazioni della motivazione impugnata ma ha semplicemente ribadito le argomentazioni d'appello. La Corte di appello aveva valutato l'opera nel suo complesso, considerandone la realizzazione su immobile già abusivo, la natura permanente del reato, la totale assenza di titolo abilitativo, le modalità di esecuzione e la presenza di più condotte e lavori in corso; perciò l'applicazione dell'art. 131-bis è stata esclusa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001

    Norma richiamata per la configurazione del reato edilizio consistente nella realizzazione di opere senza titolo; la condanna del ricorrente si fonda su tale disposizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto non applicabile la norma alla fattispecie poiché l'intervento è stato valutato nel suo complesso (opere su immobile già abusivo, più condotte, lavori in corso, totale assenza di titolo) e la consistenza complessiva esclude la esiguità del danno o del pericolo.

  • artt. 551 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati a proposito dell'obbligo che i motivi di impugnazione indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso; la mancata correlazione puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata determina inammissibilità del ricorso per difetto di specificità estrinseca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, qui applicata per determinare l'onere economico a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, Mancuso; Sez. 3, Riillo; Sez. 5, Sammarco; Sez. U, Galtelli)

    Principi richiamati: per le violazioni urbanistiche la consistenza dell'intervento è solo uno dei parametri di valutazione ai fini di art. 131-bis; occorre valutare anche destinazione, incidenza sul carico urbanistico, contrasto con strumenti urbanistici, impossibilità di sanatoria, assenza di titolo, modalità esecutive e collegamenti con interventi preesistenti. Inoltre la cassazione richiede che il ricorso contesti specificamente la motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis in materia edilizia non basta richiamare le dimensioni esigue di un ampliamento: il giudice valuta l'intervento nel suo complesso e prende in considerazione anche la presenza di precedenti abusi, la totale assenza di titolo e l'incidenza urbanistica.
  • Se l'opera abusiva è stata realizzata su un immobile già abusivo o con più condotte nel tempo e con lavori in corso, è probabile che venga esclusa la particolare tenuità del fatto.
  • In cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le ragioni di fatto e di diritto contenute nella motivazione della sentenza impugnata; la mancanza di questa specificità estrinseca comporta l'inammissibilità.
  • La semplice istanza di sanatoria, se non si conosce l'esito, non è idonea a dimostrare la sanabilità dell'opera ai fini dell'esclusione della punibilità.
  • Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese e all'obbligo di versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o di ricorso manifestamente infondato.

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