Sentenza n. 4056/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - a) del prot. n. -OMISSIS- del 10/09/2025 emesso dall’ Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, al -OMISSIS-; - b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o insufficiente attribuzione di ore di sostegno scolastico, pari a 18 ore settimanali, per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'atto con cui al minore erano state attribuite 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 30 ore e di un fabbisogno individuale indicato dagli organi scolastici specializzati in 30 ore. Hanno dedotto l'inadeguatezza della copertura rispetto alla patologia e alle esigenze concrete del minore. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato che non era stato ancora depositato il PEI 2025/2026, unico atto collegiale adottato dall'organo specializzato competente a determinare il fabbisogno, e ha quindi ordinato il riesame della posizione, previa sollecita adozione del PEI, tenendo conto delle valutazioni del GLO e del fabbisogno effettivo. L'amministrazione ha successivamente richiesto ulteriori 12 ore e ha attestato l'assegnazione complessiva di 30 ore settimanali dal 15 novembre 2025. I ricorrenti hanno pertanto dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la condanna delle amministrazioni alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'amministrazione, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, ha assegnato al minore 30 ore settimanali di sostegno, rendendo ormai priva di utilità la decisione di merito sull'atto originariamente impugnato. Le spese sono state poste a carico solidale delle amministrazioni scolastiche resistenti secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerato che le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare evidenziavano la fondatezza della contestazione relativa all'insufficiente determinazione delle ore di sostegno. Le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, c.p.a.
preclusione di cui all’art. 34 comma 2 c.p.a.
La tutela di merito non può sostituirsi all'esercizio di un potere tecnico-discrezionale non ancora esercitato dall'organo multidisciplinare competente; nel caso concreto, l'assenza del PEI 2025/2026 impediva di determinare definitivamente il fabbisogno di sostegno.
Decreto interministeriale 1 agosto 2023, n. 153, Allegato C1
lo limita ad un massimo di 18 ore
L'amministrazione ha richiamato la disciplina sulle risorse professionali per il sostegno per giustificare l'assegnazione iniziale di 18 ore; tale limite non ha impedito il successivo riesame disposto dal giudice alla luce del fabbisogno individuale accertato.
art. 93 c.p.c.
con attribuzione al difensore dei ricorrenti, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
Consente l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi allo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la determinazione del fabbisogno di sostegno scolastico dipende dalla valutazione dell'organo multidisciplinare competente, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione prima dell'adozione del PEI, ma può ordinare il riesame della posizione alla luce del fabbisogno effettivo dell'alunno e delle valutazioni del GLO.
- L'assegnazione delle ore di sostegno deve essere determinata considerando le esigenze individuali dell'alunno risultanti dagli atti collegiali competenti, e non può essere giustificata soltanto dal richiamo astratto a un limite organizzativo o tabellare delle risorse disponibili.
- L'adempimento dell'amministrazione che, nelle more del giudizio, attribuisca integralmente le ore di sostegno richieste fa venir meno l'interesse alla decisione di merito sull'atto originariamente impugnato e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa alla luce delle ragioni che avevano giustificato l'accoglimento della tutela cautelare.
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