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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12070/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato una condanna di primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione per furto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo un vizio di manifesta illogicità della motivazione e censurando la disciplina dell'art. 613 c.p.p., nella parte in cui richiede che il ricorso per cassazione sia proposto a mezzo di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Ha sostenuto il contrasto di tale previsione con l'art. 111, settimo comma, Cost. e con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 571 c.p.p.

    La modifica normativa richiamata dalla Corte ha inciso anche sulle modalità di proposizione delle impugnazioni, nel senso della necessaria rappresentanza tecnica in cassazione.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la richiesta di difesa tecnica in cassazione rientra nella discrezionalità legislativa.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'art. 6 CEDU; la Corte, per relationem alla giurisprudenza di legittimità, non ne ha ravvisato contrasto con l'art. 613 c.p.p.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per sostenere l'illegittimità della preclusione alla proposizione personale del ricorso; la Corte ha escluso che la previsione violi le garanzie convenzionali.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 24 Cost.

    Citato nel precedente delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte come parametro costituzionale non violato dalla disciplina sulla difesa tecnica in cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione contro qualunque provvedimento processuale o sostanziale deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.
  • La previsione della necessaria rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l'art. 6 CEDU, perché rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime in modo illegittimo il diritto di difesa.
  • Quando il ricorso è inammissibile per una violazione formale imputabile al ricorrente, la Corte applica le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
  • L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. basata sulla preclusione al ricorso personale è manifestamente infondata secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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