Cassazione Penale, Sentenza n. 13053/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza di riesame che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. I motivi principali erano: 1) invalidità e inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate nel procedimento RIT 494/2020 (mancanza di motivazione sul presupposto del fondato timore e sul collegamento tra i luoghi/intercettato e i fatti originari); 2) insufficienza e illogicità della gravità indiziaria rispetto al reato di associazione di tipo mafioso e ai reati scopo di detenzione/cessione di stupefacenti (anche richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990); 3) censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (sia nella forma del cosiddetto metodo mafioso sia nella finalità di agevolazione), deducendo l'assenza di elementi soggettivi e di una storicità/operatività del clan; 4) criticità della motivazione sulle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.), ritenuta generica e cumulativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittime le intercettazioni poiché l'autorizzazione si valutava con riferimento al momento genetico della richiesta (elementi emersi dalla denuncia e collegamento fattuale con il contesto clan). Ha ritenuto applicabile la disciplina derogatoria dell'art. 13 d.l. 13/05/1991 n.152 come interpretata e confermata dall'art. 1 del d.l. 10/08/2023 n.105 (norma interpretativa applicata retroattivamente), superando le censure sulla nozione di delitti di criminalità organizzata. La Corte ha inoltre escluso che il motivo sulla inutilizzabilità delle intercettazioni fosse sufficientemente specifico circa l'incidenza della loro esclusione sulla cosiddetta prova di resistenza. Sul piano della gravità indiziaria, ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito circa il ruolo di Mosca nel sodalizio (rapporti, funzioni di distribuzione dello stupefacente e gestione dei proventi) e ha respinto la richiesta di riqualificazione dei reati scopo alla luce della giurisprudenza consolidata che valuta l'insieme di indici e non solo i quantitativi. Sui profili relativi all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 la Corte ha osservato che la censura mancava di interesse concreto in relazione alla misura cautelare (l'esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sui presupposti o sulla durata della misura). Infine la Corte ha giudicato adeguata la motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di prosecuzione dell'attività illecita nonostante restrizioni), ha confermato il rigetto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. pen.
Norme richiamate
art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)
Applicata nella versione interpretata e ampliata dall'art. 1 del d.l. 10 agosto 2023, n. 105; la Corte ha ritenuto che la disciplina derogatoria delle intercettazioni si estenda anche ai reati commessi 'avvalendosi' delle condizioni dell'art. 416-bis, e ha ammesso l'applicazione retroattiva della norma interpretativa.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravanti e metodo mafioso)
La Corte ha esaminato le censure ma ha ritenuto che l'eventuale esclusione dell'aggravante non fosse rilevante ai fini dell'interesse nel ricorso cautelare, non incidendo sui presupposti o sulla durata della misura; inoltre i giudici di merito hanno dato conto in termini logici degli indizi relativi all'aggravante.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma di riferimento per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistente gravità indiziaria sulla base del quadro investigativo complessivo (ruolo, funzioni e contatti dell'indagato).
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 5)
Sul punto la Corte ha ricordato la giurisprudenza che richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, qualità e quantità delle cessioni per la riqualificazione nella fattispecie di cui al comma 5, non potendosi basare solo sulla mancanza di quantificazione puntuale.
art. 266 cod. proc. pen. (e comma 2-bis)
Richiamato in relazione alle autorizzazioni di intercettazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulla non applicabilità ratione temporis del comma 2-bis, anche perché la rilevanza di tale richiamo era solo adiuvante rispetto al principio affermato dalle Sezioni Unite e alla novella del 2023.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma circa la gravità indiziaria: la Corte ha confermato che il controllo di legittimità verifica la coerenza logica della motivazione dei giudici di merito, senza sostituirsi a una rivalutazione dei fatti.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto la motivazione sui pericoli concreti (prosecuzione attività criminale) adeguata e non meramente apparente.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al principio di adeguatezza della motivazione; la Corte ha considerato non manifestamente carente la motivazione sull'aggravante mafiosa.
art. 616 cod. pen.
Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (conv. L. 9 ottobre 2023, n. 137)
Interpretata come norma di chiarimento applicabile retroattivamente, estende esplicitamente l'ambito di applicazione dell'art. 13 d.l. 152/1991 ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate devono essere valutate con riferimento al momento genetico della richiesta: rilevano gli elementi di fatto disponibili all'epoca dell'autorizzazione, non l'esito finale dell'indagine.
- La disciplina derogatoria delle intercettazioni (art. 13 D.L. 152/1991) si applica ai reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis, e le modifiche interpretative intervenute con il d.l. 105/2023 possono avere efficacia retroattiva se assunte come chiarimento di portata interpretativa.
- Nel ricorso in Cassazione sulla materia cautelare è necessario dimostrare in modo specifico l'incidenza che l'esclusione di un elemento probatorio illegittimo avrebbe sulla c.d. prova di resistenza; la mera censura di inutilizzabilità è aspecifica se non si mostra l'effetto sul convincimento complessivo.
- Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito: questioni che richiedono una diversa lettura dei fatti o una rivalutazione delle prove (quaestiones facti) sono in gran parte precluse in sede di legittimità.
- Per ottenere la riqualificazione dei reati scopo ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 è necessario un giudizio globale sugli indici indicati dalla norma (mezzi, modalità, qualità/quantità delle cessioni), non una deduzione basata solo sull'assenza di dati quantitativi puntuali.
- Le censure sull'aggravante mafiosa richiedono, per essere ammissibili nel procedimento cautelare, che la loro accoglienza possa incidere concretamente sui presupposti o sulla durata della misura; altrimenti manca l'interesse processuale alla impugnazione.
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