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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1701/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione: (i) la ritenuta responsabilità per più capi di sostituzione di persona (capi 5, 38 e 42) sostenendo che si tratta di un'unica condotta (attivazione di una SIM) ed è pertanto illegittima la duplicazione; (ii) la partecipazione a due associazioni per delinquere, censurando l'insufficiente dimostrazione del pactum sceleris e della affectio societatis e sostenendo che il contributo dell'imputato si limitava a sporadici episodi; (iii) la configurazione del reato di ricettazione nella forma del dolo eventuale, per carenza di prova della disponibilità del telefono in capo al ricorrente; (iv) il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto apodittico.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: i capi 38 e 42 sono duplicazioni del capo 5 (stessa condotta materiale di rilascio/attivazione della SIM) e sono stati annullati senza rinvio, con eliminazione della relativa pena (complessivamente 40 giorni per i due capi). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o rigettato: la Corte ha confermato la sussistenza del reato associativo e la condanna per ricettazione, ritenendo corretta e non manifestamente illogica la valutazione probatoria dei giudici di merito, e ha reputato legittimo il diniego delle attenuanti generiche. La pena è stata rideterminata in anni 1, mesi 8 e giorni 20 di reclusione (tenendo conto della riduzione per il rito abbreviato).

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    La Corte interpreta la fattispecie come consumata nel momento in cui la vittima viene indotta in errore con il rilascio della SIM; atti successivi di diversa utilizzazione della SIM non trasformano l'unica condotta in più reati distinti, perciò più capi che riguardano la stessa azione materiale sono duplicazioni

  • art. 416 c.p.

    associazione per delinquere

    Per l'integrazione del reato associativo è necessaria prova del pactum sceleris e della affectio societatis e di un contributo stabile e ripetuto; tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto provati elementi concreti (documenti falsificati, modalità operative ripetute, uso di fotografie dell'imputato) idonei a sorreggere la condanna

  • reato di ricettazione (art. 648 c.p.)

    La Corte ha ritenuto che l'uso prolungato del cellulare con SIM intestate a documenti falsificati e recanti l'effige dell'imputato consentiva di inferire la consapevolezza/accettazione della provenienza furtiva (dolo anche nella forma eventuale), motivazione non sindacabile in Cassazione se plausibile

  • riduzione per rito abbreviato

    Applicata la riduzione di un terzo sulla pena complessiva determinata in sede di merito, come previsto dal rito abbreviato; la Corte ha operato la rideterminazione della pena dopo l'annullamento dei capi duplicati

Massime di principio

  • Quando più capi accusatori descrivono in realtà la stessa condotta materiale (es. rilascio/attivazione di una SIM) la duplicazione è ingiustificata e i capi ripetuti possono essere annullati senza rinvio
  • Il reato di sostituzione di persona si consuma con l'induzione in errore del terzo nel momento del rilascio/attribuzione del falso nome o stato; ulteriori usi successivi dello stesso strumento non costituiscono nuove sostituzioni se la condotta materiale è la stessa
  • Per configurare l'associazione per delinquere è necessario dimostrare il pactum sceleris e la affectio societatis e che il contributo dell'imputato non sia meramente episodico ma stabile e ripetuto; prove di modalità operative ripetute e uso di materiali falsificati possono suffragare tale giudizio
  • In caso di ricettazione, l'uso prolungato di un bene di provenienza illecita con elementi che collegano l'imputato al bene (es. SIM attivate con documenti falsificati recanti la sua effige) può sufficiente a fondare il dolo eventuale; la valutazione resta rimessa al giudice di merito e la Cassazione verifica la logicità della motivazione
  • Il giudice di legittimità non può riformare la valutazione probatoria dei fatti se questa è sorretta da motivazione coerente e priva di vizi logici; in sede di cassazione si censurano vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche, non diverse ricostruzioni possibili dei fatti

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