Cassazione Penale, Sentenza n. 1701/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione: (i) la ritenuta responsabilità per più capi di sostituzione di persona (capi 5, 38 e 42) sostenendo che si tratta di un'unica condotta (attivazione di una SIM) ed è pertanto illegittima la duplicazione; (ii) la partecipazione a due associazioni per delinquere, censurando l'insufficiente dimostrazione del pactum sceleris e della affectio societatis e sostenendo che il contributo dell'imputato si limitava a sporadici episodi; (iii) la configurazione del reato di ricettazione nella forma del dolo eventuale, per carenza di prova della disponibilità del telefono in capo al ricorrente; (iv) il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto apodittico.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: i capi 38 e 42 sono duplicazioni del capo 5 (stessa condotta materiale di rilascio/attivazione della SIM) e sono stati annullati senza rinvio, con eliminazione della relativa pena (complessivamente 40 giorni per i due capi). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o rigettato: la Corte ha confermato la sussistenza del reato associativo e la condanna per ricettazione, ritenendo corretta e non manifestamente illogica la valutazione probatoria dei giudici di merito, e ha reputato legittimo il diniego delle attenuanti generiche. La pena è stata rideterminata in anni 1, mesi 8 e giorni 20 di reclusione (tenendo conto della riduzione per il rito abbreviato).
Norme richiamate
art. 494 c.p.
La Corte interpreta la fattispecie come consumata nel momento in cui la vittima viene indotta in errore con il rilascio della SIM; atti successivi di diversa utilizzazione della SIM non trasformano l'unica condotta in più reati distinti, perciò più capi che riguardano la stessa azione materiale sono duplicazioni
art. 416 c.p.
associazione per delinquere
Per l'integrazione del reato associativo è necessaria prova del pactum sceleris e della affectio societatis e di un contributo stabile e ripetuto; tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto provati elementi concreti (documenti falsificati, modalità operative ripetute, uso di fotografie dell'imputato) idonei a sorreggere la condanna
reato di ricettazione (art. 648 c.p.)
La Corte ha ritenuto che l'uso prolungato del cellulare con SIM intestate a documenti falsificati e recanti l'effige dell'imputato consentiva di inferire la consapevolezza/accettazione della provenienza furtiva (dolo anche nella forma eventuale), motivazione non sindacabile in Cassazione se plausibile
riduzione per rito abbreviato
Applicata la riduzione di un terzo sulla pena complessiva determinata in sede di merito, come previsto dal rito abbreviato; la Corte ha operato la rideterminazione della pena dopo l'annullamento dei capi duplicati
Massime di principio
- Quando più capi accusatori descrivono in realtà la stessa condotta materiale (es. rilascio/attivazione di una SIM) la duplicazione è ingiustificata e i capi ripetuti possono essere annullati senza rinvio
- Il reato di sostituzione di persona si consuma con l'induzione in errore del terzo nel momento del rilascio/attribuzione del falso nome o stato; ulteriori usi successivi dello stesso strumento non costituiscono nuove sostituzioni se la condotta materiale è la stessa
- Per configurare l'associazione per delinquere è necessario dimostrare il pactum sceleris e la affectio societatis e che il contributo dell'imputato non sia meramente episodico ma stabile e ripetuto; prove di modalità operative ripetute e uso di materiali falsificati possono suffragare tale giudizio
- In caso di ricettazione, l'uso prolungato di un bene di provenienza illecita con elementi che collegano l'imputato al bene (es. SIM attivate con documenti falsificati recanti la sua effige) può sufficiente a fondare il dolo eventuale; la valutazione resta rimessa al giudice di merito e la Cassazione verifica la logicità della motivazione
- Il giudice di legittimità non può riformare la valutazione probatoria dei fatti se questa è sorretta da motivazione coerente e priva di vizi logici; in sede di cassazione si censurano vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche, non diverse ricostruzioni possibili dei fatti
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