Cassazione Penale, Sentenza n. 25782/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestando: 1) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro rispetto a capi d'imputazione diversi dal capo H) dopo l'esclusione dell'aggravante 'agevolazione mafiosa' (art. 51, comma 3-bis c.p.p.); 2) la mancanza di gravi indizi per il reato di tentata estorsione aggravata (capo H), contestando il collegamento fatto fra intercettazioni e dichiarazioni della persona offesa; 3) la sussistenza dell'aggravante speciale (metodo e agevolazione mafiosa) rispetto al capo H), nonostante l'esclusione della partecipazione personale del Ripepi all'associazione mafiosa; 4) l'errata valutazione delle esigenze cautelari, considerando che le condotte contestate risalgono al 2018 e che il ruolo del prevenuto era stato ridimensionato, per cui non sussisterebbero esigenze concrete e attuali giustificanti la custodia in carcere.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo (incompetenza territoriale) evidenziando che la competenza del giudice distrettuale resta quando l'aggravante era stata indicata nella notizia di reato originaria, anche se poi ritenuta insussistente; ha inoltre rigettato le censure sul merito dei gravi indizi e sull'aggravante mafiosa (secondo e terzo motivo), ritenendo che il riesame si sia basato su elementi convergenti tra captazioni e dichiarazioni della persona offesa e che le contestazioni difensive si limitassero a ricostruzioni in fatto non ammissibili in sede di legittimità. Tuttavia il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto carente e in parte illogica la motivazione del Tribunale nella scelta della misura cautelare (in particolare nel ricorso alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.), con argomentazioni generiche sulla "spregiudicatezza" e senza spiegare perché misure meno afflittive fossero inidonee. Perciò l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla motivazione sulla scelta della misura cautelare e la causa è stata rimessa al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame volto a colmare le aporie motivazionali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina il controllo giudiziario sulle misure cautelari; è la norma che consente il riesame e che è stata invocata per la rimessione al Tribunale dopo annullamento dell'ordinanza
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede la competenza distrettuale per i delitti aggravati da modalità mafiose. La Corte conferma l'indirizzo secondo cui la competenza distrettuale permane se l'aggravante è stata indicata nella notizia di reato iniziale, anche se successivamente ritenuta insussistente in sede cautelare
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Introduce una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere per specifiche fattispecie (qui: tentata estorsione aggravata). La Corte richiede però che il giudice motivi chiaramente perché, nel caso concreto, tale presunzione porta ad escludere misure meno afflittive
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata all'agevolazione mafiosa; è richiamata sia nelle imputazioni che nella valutazione della rilevanza delle condotte. La Corte ha valutato la correlazione delle emergenze investigative con tale contestazione
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere. Richiamata nel contesto della valutazione della gravità delle accuse e della presunta operatività di un'associazione dedita a reati contro il patrimonio
Massime di principio
- La competenza del giudice distrettuale per le fattispecie aggravate da modalità mafiose resta se l'aggravante è stata indicata nella notizia di reato originaria, anche quando successivamente il giudice cautelare la ritenga insussistente.
- In sede di legittimità non si rinnovano valutazioni probatorie o ricostruzioni in fatto: le censure sulla sussistenza dei gravi indizi superano il controllo solo se la motivazione è manifesto priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità.
- La presunzione di necessità della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non esonera il giudice dall'obbligo di fornire una motivazione puntuale e logica che spieghi perché misure meno afflittive risultino inidonee nel caso concreto.
- Quando le condotte contestate sono remote nel tempo (es. anni prima), il giudice deve valutare con attenzione l'attualità delle esigenze cautelari e motivare perché permangono rischi di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Le argomentazioni generiche (es. riferimenti assertivi a caratteristiche personali come "spregiudicatezza") non sostituiscono la necessaria motivazione fattuale che giustifichi la scelta della misura più afflittiva.
- Se la Corte di legittimità annulla per vizi motivazionali la scelta della misura, il processo torna al giudice d'appello o di merito per un nuovo esame circoscritto agli aspetti indicati dalla Cassazione.
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