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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25782/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestando: 1) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro rispetto a capi d'imputazione diversi dal capo H) dopo l'esclusione dell'aggravante 'agevolazione mafiosa' (art. 51, comma 3-bis c.p.p.); 2) la mancanza di gravi indizi per il reato di tentata estorsione aggravata (capo H), contestando il collegamento fatto fra intercettazioni e dichiarazioni della persona offesa; 3) la sussistenza dell'aggravante speciale (metodo e agevolazione mafiosa) rispetto al capo H), nonostante l'esclusione della partecipazione personale del Ripepi all'associazione mafiosa; 4) l'errata valutazione delle esigenze cautelari, considerando che le condotte contestate risalgono al 2018 e che il ruolo del prevenuto era stato ridimensionato, per cui non sussisterebbero esigenze concrete e attuali giustificanti la custodia in carcere.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo (incompetenza territoriale) evidenziando che la competenza del giudice distrettuale resta quando l'aggravante era stata indicata nella notizia di reato originaria, anche se poi ritenuta insussistente; ha inoltre rigettato le censure sul merito dei gravi indizi e sull'aggravante mafiosa (secondo e terzo motivo), ritenendo che il riesame si sia basato su elementi convergenti tra captazioni e dichiarazioni della persona offesa e che le contestazioni difensive si limitassero a ricostruzioni in fatto non ammissibili in sede di legittimità. Tuttavia il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto carente e in parte illogica la motivazione del Tribunale nella scelta della misura cautelare (in particolare nel ricorso alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.), con argomentazioni generiche sulla "spregiudicatezza" e senza spiegare perché misure meno afflittive fossero inidonee. Perciò l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla motivazione sulla scelta della misura cautelare e la causa è stata rimessa al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame volto a colmare le aporie motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il controllo giudiziario sulle misure cautelari; è la norma che consente il riesame e che è stata invocata per la rimessione al Tribunale dopo annullamento dell'ordinanza

  • art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la competenza distrettuale per i delitti aggravati da modalità mafiose. La Corte conferma l'indirizzo secondo cui la competenza distrettuale permane se l'aggravante è stata indicata nella notizia di reato iniziale, anche se successivamente ritenuta insussistente in sede cautelare

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Introduce una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere per specifiche fattispecie (qui: tentata estorsione aggravata). La Corte richiede però che il giudice motivi chiaramente perché, nel caso concreto, tale presunzione porta ad escludere misure meno afflittive

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata all'agevolazione mafiosa; è richiamata sia nelle imputazioni che nella valutazione della rilevanza delle condotte. La Corte ha valutato la correlazione delle emergenze investigative con tale contestazione

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere. Richiamata nel contesto della valutazione della gravità delle accuse e della presunta operatività di un'associazione dedita a reati contro il patrimonio

Massime di principio

  • La competenza del giudice distrettuale per le fattispecie aggravate da modalità mafiose resta se l'aggravante è stata indicata nella notizia di reato originaria, anche quando successivamente il giudice cautelare la ritenga insussistente.
  • In sede di legittimità non si rinnovano valutazioni probatorie o ricostruzioni in fatto: le censure sulla sussistenza dei gravi indizi superano il controllo solo se la motivazione è manifesto priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità.
  • La presunzione di necessità della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non esonera il giudice dall'obbligo di fornire una motivazione puntuale e logica che spieghi perché misure meno afflittive risultino inidonee nel caso concreto.
  • Quando le condotte contestate sono remote nel tempo (es. anni prima), il giudice deve valutare con attenzione l'attualità delle esigenze cautelari e motivare perché permangono rischi di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • Le argomentazioni generiche (es. riferimenti assertivi a caratteristiche personali come "spregiudicatezza") non sostituiscono la necessaria motivazione fattuale che giustifichi la scelta della misura più afflittiva.
  • Se la Corte di legittimità annulla per vizi motivazionali la scelta della misura, il processo torna al giudice d'appello o di merito per un nuovo esame circoscritto agli aspetti indicati dalla Cassazione.

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