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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31267/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato parzialmente la prima ordinanza del GIP di Modena (27.12.2024) e confermato la nuova ordinanza cautelare (10.1.2025). Denunciava la nullità dell'ordinanza originaria per mancato svolgimento preventivo dell'interrogatorio di garanzia (art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen.) e la conseguente nullità del successivo provvedimento adottato dallo stesso giudice, invocando violazioni di garanzie costituzionali e internazionali (artt. 11.2, 24.2, 117 in relazione all'art. 6 CEDU, art. 14 Patto ICCPR) e sollevando, in via istruttoria, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. per presunta incompatibilità del GIP a riesaminare la cautela da lui stesso adottata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene l'ordinanza del 27.12.2024 fosse illegittima/nulla per mancato interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291 co. 1-quater e dell'art. 292 co. 3-bis, tale nullità non impediva al medesimo GIP di emettere una nuova ordinanza sostitutiva dopo aver effettivamente svolto l'interrogatorio (8.1.2025). La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui la richiesta cautelare del pubblico ministero mantiene efficacia nel procedimento e non richiede necessariamente una nuova istanza quando la prima ordinanza sia nulla per vizi formali; è pertanto legittimo un provvedimento correttivo/integrativo senza reiterazione della richiesta. Ha inoltre respinto la tesi di incompatibilità del giudice, ribadendo che l'incompatibilità costituisce motivo di ricusazione e non causa di nullità del procedimento. Il tribunale del riesame aveva già annullato la cautela sul capo n. 2) per difetto di gravi indizi; la Corte ha confermato l'insussistenza dei motivi di cassazione e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 291 cod. proc. pen. (comma 1-quater)

    "Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale"

    La norma impone il preventivo interrogatorio a pena di nullità dell'ordinanza cautelare, salvo specifiche eccezioni; nel caso in esame il requisito era necessario e la sua omissione ha reso nulla la prima ordinanza.

  • art. 292 cod. proc. pen. (comma 3-bis e comma 2-ter)

    "L'ordinanza e' nulla se non e' preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonche' quando l'interrogatorio e' nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo"

    La norma stabilisce la nullità del provvedimento cautelare privo del necessario interrogatorio; tuttavia la Corte ha ritenuto che la nullità della prima ordinanza non precluda l'adozione di un nuovo provvedimento corretto dal medesimo giudice una volta colmato il vizio.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    È la norma sull'incompatibilita' del giudice; la Corte ha interpretato (richiamando giurisprudenza e Corte costituzionale) che l'incompatibilita' endoprocessuale rileva come motivo di ricusazione e non determina la nullita' del procedimento qualora non sia fatta valere con i rimedi specifici.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alle ipotesi di nullita' e alla distinzione tra difetto di capacita' (che determina nullita') e incompatibilita' (che e' motivo di ricusazione, non di nullita').

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Citato in relazione al principio che il giudice puo' adottare un provvedimento sostitutivo/correttivo quando il primo e' affetto da vizio formale, senza che cio' travolga la sua competenza a rinnovare la decisione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle eccezioni che consentono di non procedere all'interrogatorio preventivo; non risultavano applicabili le eccezioni nel caso di specie.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sui termini e le forme della ricusazione, richiamata per sottolineare che l'incompatibilita' va dedotta con l'istituto della ricusazione nei modi prescritti.

Massime di principio

  • La nullità di un'ordinanza cautelare per mancato interrogatorio preventivo (art. 291 e 292 c.p.p.) non impedisce automaticamente al medesimo giudice di adottare un nuovo provvedimento sostitutivo, purché il vizio venga effettivamente sanato (es. svolgimento dell'interrogatorio).
  • La richiesta cautelare del pubblico ministero conserva efficacia nel procedimento: se la prima ordinanza e' nulla per vizi formali, non sempre e' necessaria una nuova istanza del PM per l'adozione di un provvedimento correttivo/sostitutivo.
  • L'incompatibilità del giudice e' tipicamente materia da ricusazione; non costituisce di per sé motivo di nullità del giudizio se non prospettata con gli strumenti e nei termini stabiliti (art. 34 e art. 38 c.p.p.).
  • Il diritto dell'indagato a non rispondere non esclude che, optando per il silenzio, si rinunci a far valere sul punto determinati argomenti difensivi in sede di interrogatorio; molte censure sostanziali vanno comunque illustrate al giudice perche' possano essere valutate.
  • Quando si contesta la legittimità di un provvedimento per vizi formali, e' importante chiedere la declaratoria di nullità e sollecitare la correzione procedurale (es. riesame/interrogatorio): la sanatoria del vizio consente la rinnovazione del provvedimento senza che questo sia automaticamente annullato per mera successione temporale.

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