Sentenza n. 1360/2026 - Torino, Sezione 3
PER L'OTTEMPERANZA della sentenza n. 3397/2024, emessa il 17.12.2024 dal Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro, notificata e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva ottemperanza alla sentenza n. 3397/2024 del Tribunale di Torino, giudice del lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza della sentenza n. 3397/2024 del Tribunale di Torino, notificata e passata in giudicato. In vista dell'udienza camerale ha dichiarato che l'Amministrazione aveva ormai dato esecuzione alla pronuncia e ha chiesto la condanna del Ministero alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente per effetto dell'avvenuta ottemperanza. Ha posto le spese a carico dell'Amministrazione, qualificata come parte virtualmente soccombente, liquidandole in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
essendo stata soddisfatta la pretesa del ricorrente
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio
Il contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente la pronuncia posta in esecuzione prima della decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L'avvenuta ottemperanza non esclude necessariamente la condanna alle spese: l'Amministrazione può essere qualificata come parte virtualmente soccombente e condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
- La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta dal giudice amministrativo quando dagli atti emergano potenziali profili di danno erariale, senza che ciò incida sulla definizione della domanda di ottemperanza.
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