Cassazione Penale, Sentenza n. 2094/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura l'ordinanza per difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa ai reati connessi alle armi (artt. 2, 4 e 7 legge sulle armi). In particolare sostiene che l'ordinanza si limita a rilevare la verosimile presenza di un'arma occultata sotto una maglietta e non motiva la consapevolezza del ricorrente circa l'esibizione intimidatoria delle armi né la sua partecipazione consapevole all'esibizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi: la vittima ha riferito la presenza di una pistola esibita e di un'altra arma verosimilmente occultata, le minacce di morte erano estese alla famiglia e il ricorrente era presente per tutta la sequenza descritta, sicché non è sostenibile la sua inconsapevolezza. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti ai sensi dell'art. 28 reg. es. cod. proc. pen.
Norme richiamate
artt. 2, 4 e 7, legge sulle armi
Le norme sono state richiamate a fondamento delle contestazioni per porto e detenzione di armi; il giudice ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa, unitamente al contesto intimidatorio, costituiscano gravi indizi della presenza e dell'uso intimidatorio delle armi
art. 28 reg. es. cod. proc. pen.
art. 28 reg. es. cod. proc. pen.
Disposto l'intervento della cancelleria per gli adempimenti formali connessi al ripristino dell'efficacia del provvedimento cautelare la cui efficacia era stata sospesa fino alla definitività
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione controlla la completezza e la logicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, ma non entra nel merito sostituendo la valutazione probatoria del giudice di merito
- Per contestare con successo la motivazione è necessario dimostrare lacune logiche, contraddizioni o mancanza di riferimenti specifici agli elementi probatori, non limitarsi a una diversa rilettura dei fatti
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se coerenti e circostanziate, costituire elementi idonei a fondare la sussistenza di gravi indizi, inclusa l'inferenza sulla presenza ed esibizione intimidatoria di armi
- La presenza continuativa e non occasionale dell'indagato al fatto e l'assenza di una giustificazione plausibile per la sua partecipazione favoriscono l'assunto della consapevolezza rispetto a condotte intimidatorie collettive
- In caso di inammissibilità del ricorso si possono aggiungere condanne a spese e ammende; le questioni procedurali relative alla sospensione dell'efficacia del provvedimento vengono regolate con gli adempimenti di cancelleria previsti dalla normativa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2018/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2022/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2025/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2026/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2028/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2029/2025 del 17/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →