Cassazione Penale, Ordinanza n. 07920/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze dirette a una non consentita revisione del merito, prive di specificità e manifestamente infondate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Con l'unico motivo, ha dedotto censure che miravano sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio, senza allegare specifici travisamenti della prova. La Corte rileva che tali doglianze erano già state proposte in appello e riproposte in cassazione in modo non specifico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso non evidenziava alcuna macroscopica illogicità della motivazione né una erronea applicazione della legge penale. La Corte richiama anche il valore probatorio delle indagini dattiloscopiche, osservando che, in presenza di impronte con sufficienti punti caratteristici e in assenza di giustificazioni o prova contraria, esse possono costituire piena prova della presenza dell'imputato sul luogo del reato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 6402/1997 Rv. 207944
Richiamo giurisprudenziale utilizzato per ribadire i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla ricostruzione dei fatti.
art. 12/2000 Rv. 216260
Richiamo giurisprudenziale sulla necessità di specifici travisamenti di prova per censurare in cassazione la valutazione del materiale probatorio.
art. 24/1999 Rv. 214794
Richiamo giurisprudenziale sulla soglia di rilevanza delle carenze o illogicità della motivazione, rilevanti solo se macroscopiche.
art. 54493/2018 Rv. 274167
il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza
Le indagini dattiloscopiche, se connotate dai requisiti di attendibilità indicati, possono da sole fondare il giudizio di colpevolezza in assenza di spiegazioni alternative o prova contraria.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, se non si allegano specifici travisamenti della prova.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione pedissequa delle doglianze già disattese in appello è inammissibile.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in sede di legittimità solo quando presenti carenze o illogicità macroscopiche, non quando sia semplicemente non condivisa dal ricorrente.
- Le indagini dattiloscopiche possono costituire piena prova della presenza dell'imputato sul luogo del reato e sorreggere il giudizio di colpevolezza, se risultano attendibili e non sono neutralizzate da giustificazioni o prova contraria.
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