Ordinanza n. 175/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione Dirigenziale Direzione Generale Infrastrutture e mobilità del 05/09/2025, n. 24BC.2025/D.00476 “Avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Di esecuzione del Codice della Navigazione avente ad oggetto “richiesta di concessione demaniale marittima nel comune di Maratea, località Porto - Fg .32 - p.lle 1364-1294-74-1365 e FG. 33 p.lle 113- 1366-210 e specchio acqueo”. Approvazione graduatoria definitiva”. - Di tutti i verbali della Commissione istruttoria qualora lesivi ivi compreso il verbale n.6 dove è stata esaminata la istanza della odierna società e ritenuta e dichiarata inammissibile e il verbale n. 14 con cui è stata confermata la inammissibilità della istanza della ricorrente per difformità sostanziale delle superfici indicate rispetto a quelle indicate nell'avviso pubblico, e si è proceduto alla formulazione della graduatoria finale. - Di tutte le note gli atti e i provvedimenti con i quali è stata rigettata la richiesta della società ricorrente di rimozione in autotutela della Determinazione Dirigenziale (Direzione Generale Infrastrutture e mobilità) del 05/09/2025 sopra indicata, tra cui le note a firma del direttore generale della Direzione Generale per le Infrastrutture e la mobilità -Ufficio Demanio Marittimo del 17.09.2025 indirizzata alla società ricorrente e del 08.10.2025, indirizzata alla società e all'odierno difensore. - Di ogni altra nota, atto, convenzione concessione e provvedimento della Regione, antecedente e/o successivo, presupposto e/o connesso e/o consequenziale anche non conosciuto, comunque lesivo per la ricorrente. Nonché per la declatoria di nullità e/o annullamento e/o inefficacia - Della concessione eventualmente rilasciata nelle more in favore della Evolvia Service Srl o di altra società, e di qualsiasi altra convenzione accessoria intervenuta tra le parti. E per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla riammissione della istanza dichiarata inammissibile e alla sua valutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di approvazione della graduatoria definitiva per una concessione demaniale marittima, con esclusione della società ricorrente per difformità sostanziale delle superfici indicate rispetto all'avviso pubblico
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale regionale del 5 settembre 2025 di approvazione della graduatoria definitiva relativa all'istanza di concessione demaniale marittima nel Comune di Maratea, nonché i verbali della commissione istruttoria, inclusi quelli con cui la sua istanza è stata dichiarata inammissibile e tale inammissibilità è stata confermata per la difformità sostanziale delle superfici indicate rispetto a quelle previste nell'avviso pubblico. Sono stati inoltre impugnati gli atti con cui la Regione ha respinto la richiesta di autotutela e, ove intervenuta, la concessione eventualmente rilasciata a favore dell'operatore collocato in graduatoria o di altro soggetto, con domanda di riammissione e valutazione dell'istanza. Il contraddittorio non risultava completo, poiché non erano presenti in giudizio tutti i soggetti potenzialmente controinteressati e il Comune interessato.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle censure proposte contro l'esclusione dalla procedura e contro la graduatoria. Ha ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 c.p.a., mediante notificazione del ricorso e della documentazione allegata nei confronti di Delfino s.r.l., Millennials s.r.l.s., della ditta individuale indicata come Chiappetta Manuel e del Comune di Maratea. Ha assegnato il termine del 15 maggio 2026 per effettuare le notificazioni e quello del 25 maggio 2026 per depositare la prova dell'adempimento. La fissazione dell'udienza pubblica di prosecuzione è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale. Le spese non sono state liquidate.
Norme richiamate
art. 28, comma 3, c.p.a.
integrazione del contraddittorio
Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari al corretto svolgimento del giudizio.
art. 51 c.p.a.
integrazione del contraddittorio
È richiamato quale base normativa per le modalità e gli adempimenti dell'integrazione del contraddittorio.
art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione
È indicato nell'oggetto dell'avviso regionale relativo alla pubblicazione dell'istanza di concessione demaniale marittima; l'ordinanza non ne svolge un'interpretazione.
Massime di principio
- Quando nel giudizio amministrativo risultano assenti soggetti potenzialmente controinteressati o comunque necessari alla piena instaurazione del contraddittorio, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio prima della prosecuzione della trattazione.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio può comprendere la notificazione del ricorso e della documentazione allegata ai soggetti individuati dal giudice, con assegnazione di un termine per la notificazione e di un distinto termine per il deposito della prova dell'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 208/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 209/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 210/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 211/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 213/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 214/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →