Cassazione Penale, Sentenza n. 33123/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto la revoca della confisca di un'area di 150 mq e delle cisterne disposta nella sentenza di condanna di Pasquale Castellana. Hanno denunciato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 256 d.lgs. n.152/2006 (secondo e terzo comma) sostenendo che la confisca non è prevista per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, secondo comma), ma solo per il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva (art. 256, terzo comma). Hanno inoltre dedotto il travisamento della prova e lamentato che il giudice dell'esecuzione non ha valutato i documenti prodotti che, secondo i ricorrenti, dimostravano che l'area non era di proprietà esclusiva dell'imputato, rendendo pertanto illegittima la confisca anche sotto il profilo della proprietà di terzi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la confisca dell'area è prevista soltanto per il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva (art. 256, terzo comma) e, tra l'altro, solo se l'area è di proprietà per intero dell'autore o degli autori del reato. Poiché la condanna di Pasquale Castellana riguarda l'art. 256, secondo comma (abbandono/deposito incontrollato), la confisca dell'area è illegittima. La Corte ha inoltre osservato che, pur essendo emersa una questione sulla proprietà dell'area, l'accertamento è assorbito dalla contrarietà di principio alla confisca nel caso concreto. Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha revocato la confisca disposta con la sentenza di condanna.
Norme richiamate
d.lgs. n.152 del 2006, art. 256 (secondo e terzo comma)
Il secondo comma sanziona l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti; il terzo comma contempla il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva e consente la confisca dell'area, ma solo se l'area è di proprietà per intero dell'autore o degli autori del reato. La confisca non è applicabile al reato disciplinato dal secondo comma.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Fondamento delle censure in Cassazione: vizio di diritto per errata applicazione della norma penale e vizio di motivazione per travisamento della prova.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (sentenze rilevanti)
Sez. 3, n. 19752/2011; Sez. 3, n. 6542/2021; Sez. 3, n. 28751/2018; Sez. 3, n. 26950/2009
Costante orientamento secondo cui la confisca dell'area è consentita solo per il reato di realizzazione/gestione di discarica abusiva e, inoltre, può essere disposta esclusivamente se l'area è di proprietà esclusiva degli autori del reato. Non è ammessa la confisca per il reato di abbandono/deposito incontrollato.
Massime di principio
- La confisca dell'area è legittima solo quando la condanna riguarda il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva (art. 256, terzo comma) e, in genere, solo se l'area è di proprietà esclusiva dell'autore o degli autori del reato.
- Per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, secondo comma) la confisca dell'area non è prevista e quindi è illegittima se disposta.
- La proprietà di terzi costituisce un valido argomento per opporsi alla confisca: il giudice deve considerare i documenti che attestano la titolarità e non può confiscare beni di terzi basandosi su una qualificazione normativa erronea.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare la corretta qualificazione giuridica della condotta contestata prima di confermare o disporre misure ablative; l'errata applicazione della norma può essere motivo di annullamento in sede di impugnazione.
- In situazioni analoghe, chi subisce una confisca può chiedere la revoca sottolineando la mancata sussistenza dei presupposti normativi (tipo di reato e titolarità dell'area); in Cassazione si può ottenere l'annullamento quando la confisca è incompatibile con la norma applicabile al reato accertato.
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