Sentenza n. 1145/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza quanto alla statuizione sulle spese di lite, del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Fermo n. 227/2024, all'esito del giudizio R.G. n. 468/2024, a mezzo della quale l'Amministrazione resistente è stata condannata a rifondere ai ricorrenti, quali procuratori antistatari, le spese legali ivi liquidate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Fermo n. 227/2024 che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese legali liquidate in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, in qualità di difensori dichiaratisi procuratori antistatari nel giudizio civile R.G. n. 468/2024, hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Fermo n. 227/2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Hanno dedotto che, nonostante la notifica della decisione in forma esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva pagato le spese di lite liquidate in loro favore. Hanno chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: ha ritenuto provata la definitività della sentenza e decorso il termine di 120 giorni, e ha riconosciuto che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per il capo relativo alle spese di lite liquidate direttamente al difensore antistatario, titolare di un rapporto obbligatorio con l’Amministrazione soccombente e quindi legittimato a ottenere l’adempimento. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al capo sulle spese, salvo quanto eventualmente già pagato, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con 120 giorni per eseguire l’incarico. Ha respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., reputando sufficiente la nomina del commissario e la penalità manifestamente eccessiva, in ragione dell’esiguità del debito. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell’Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria del pagamento, la sola nomina del Commissario ad acta. ed essendo escluso l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
La penalità di mora può essere negata quando ricorrano ragioni ostative o la sua applicazione sia manifestamente iniqua; nel caso deciso, l’esiguità del debito rendeva la misura eccessivamente afflittiva e la nomina del commissario ad acta era ritenuta sufficiente a favorire il pagamento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del capo della sentenza che condanna una pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore dichiarato antistatario; la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e l’Amministrazione soccombente e legittima il difensore ad agire per l’adempimento.
- L’ottemperanza per una condanna pecuniaria dell’Amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, computato dalla notificazione della sentenza e anteriormente alla proposizione del ricorso.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, avuto riguardo alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva; l’esiguità del credito può giustificarne il diniego se la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente a favorire l’adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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