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Sentenza

Sentenza n. 1196/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -dell'ordinanza del Comune di Rimini, Settore Governo del Territorio, prot. n. 0288548, notificato alla BIKE RIVER S.r.l.s. tramite PEC in data 15.09.2021, con il quale veniva ingiunta la BIKE RIVER S.l.r.s. alla demolizione delle opere abusive indicate nel provvedimento entro il termine di 90 giorni dalla notifica dello stesso; nonché ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quello sopra indicato.

Giustizia amministrativa202101014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di 17 opere edilizie abusive, contestata limitatamente all'abitazione del custode

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 27, lett. D, del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Rimini e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l'abitazione del custode sarebbe stata conforme alla disciplina urbanistica vigente. Il Comune ha eccepito l'infondatezza del ricorso, rilevando che la società non aveva mai presentato una domanda di sanatoria e che l'abitazione del custode non poteva essere considerata separatamente dalle altre opere abusive, facenti parte di un intervento unitario. La ricorrente ha inoltre prestato acquiescenza rispetto alle altre opere oggetto dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la dedotta conformità dell'abitazione del custode alla sola disciplina urbanistica vigente, poiché l'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è subordinato alla cosiddetta doppia conformità, ossia alla conformità dell'intervento sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della presentazione dell'istanza. Il giudice ha inoltre affermato che, quando le opere abusive costituiscono un intervento unitario, non sono ammissibili sanatorie parziali o condizionate riferite a una sola opera, dovendo l'istanza riguardare l'intero intervento abusivo. In ogni caso, la società non aveva mai presentato una domanda di sanatoria: il relativo procedimento è a impulso di parte e l'amministrazione non può valutarne d'ufficio la sanabilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 esprime il principio fondamentale della cosiddetta 'doppia conformità'.

    L'accertamento di conformità è consentito soltanto quando l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza; il procedimento è a impulso di parte e non può essere attivato d'ufficio dall'amministrazione.

  • art. 27, lett. D, del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Rimini

    La violazione della disposizione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il giudice non l'ha ritenuta fondata alla luce dell'assenza di una domanda di sanatoria e dell'inammissibilità della valutazione parziale dell'intervento unitario.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'accertamento di conformità edilizia richiede la cosiddetta doppia conformità: l'opera deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza; la sola conformità alla disciplina vigente non è sufficiente.
  • Quando più opere abusive costituiscono un intervento edilizio unitario, non è ammessa una sanatoria parziale o condizionata riferita soltanto a una singola opera; l'istanza di accertamento di conformità deve riguardare l'intero intervento abusivo, salva la scelta dell'interessato di procedere al completo ripristino dello stato dei luoghi.
  • Il procedimento di accertamento di conformità edilizia previsto dall'art. 36 del d.P.R. 380/2001 è a impulso di parte: in assenza di una domanda dell'interessato, l'amministrazione non è tenuta né può procedere d'ufficio alla valutazione della sanabilità dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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