Cassazione Penale, Sentenza n. 32795/2024 del 21/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Mozzoni contro la sentenza del 08/09/2021 del Tribunale di Bologna (condanna per i reati indicati negli artt. 590-bis e 583 cod.pen.). L'ordinanza di merito aveva ritenuto l'atto di appello carente della necessaria specificità dei motivi, in particolare della specificità "estrinseca": l'atto non confrontava puntualmente le censure con i capi e i punti della decisione impugnata. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione delle norme di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.) e vizio di motivazione della pronuncia di inammissibilità, sostenendo che l'appello conteneva comunque le ragioni di censura, sebbene in forma sintetica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato l'applicazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dalla riforma del 2022) che richiede per ogni richiesta l'enunciazione "puntuale ed esplicita" dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nella decisione impugnata, con riferimento ai capi e punti della decisione. Ha ritenuto che l'atto d'appello non avesse indicato le specifiche censure né confrontato la propria ricostruzione tecnica con il percorso logico-motivazionale del giudice di primo grado, limitandosi a considerazioni generiche sulla sicurezza stradale e a una autonoma ricostruzione dei dati tecnici. Conseguentemente il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, mentre nulla è stato liquidato in favore della parte civile per mancata attività processuale effettiva.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
«l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»
La Corte ha interpretato la norma come imponendo l'obbligo, a pena di inammissibilità, di illustrare "puntualmente ed esplicitamente" i rilievi mossi per ogni richiesta, richiedendo sia specificità "intrinseca" che "estrinseca" (cioè il confronto diretto con i capi e i punti della decisione impugnata).
art. 591 cod. proc. pen.
Richiama l'art. 581 e disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione in generale; la Corte lo ha richiamato come fondamento della sanzione per difetto di specificità.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma "Cartabia")
Ha introdotto nel codice il comma 1-bis dell'art. 581 che codifica l'obbligo di specificità "puntuale ed esplicita" e codifica il requisito della specificità "estrinseca" dei motivi d'appello.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Già aveva recepito nel codice il principio della sanzione per difetto di specificità dei motivi d'impugnazione, richiamato dalla giurisprudenza e ripreso dalla successiva riforma.
art. 590-bis cod. pen.
Norma penale relativa alle lesioni personali stradali: è l'una delle disposizioni in base alle quali l'imputato era stato condannato in primo grado (la sentenza impugnata oggetto dell'appello).
art. 583 cod. pen.
Norma penale richiamata nella sentenza di condanna (specifica del reato contestato all'imputato) e parte della motivazione oggetto di impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze a carico del ricorrente per la declaratoria di inammissibilità: liquidazione delle spese e obbligo del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, applicata nel caso di specie (euro 3.000,00).
art. 541 cod. proc. pen.
Regola la liquidazione delle spese a favore della parte civile richiedendo che la parte civile abbia svolto attività processuale effettiva e fattiva partecipazione: la Corte ha ritenuto che, non essendovi stata attività difensiva effettiva da parte della parte civile (solo deposito di conclusioni scritte e nota spese), non spettasse la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in suo favore.
Cass. Sez. Unite, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza di riferimento che ha affermato il principio della necessità di specificità dei motivi d'appello, richiamata dalla Corte come presupposto che il legislatore ha poi codificato.
Massime di principio
- L'appello va motivato con specificità sia "intrinseca" (argomentazione delle censure) sia "estrinseca" (confronto puntuale con i capi e punti della decisione impugnata); la mancanza determina l'inammissibilità.
- Non sono sufficienti considerazioni generiche o una ricostruzione alternativa dei fatti senza il necessario confronto con il percorso logico-motivazionale del giudice di primo grado.
- L'onere di specificità è proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nella sentenza impugnata: più dettagliata è la motivazione di primo grado, più circostanziate devono essere le censure in appello.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese processuali e, di norma, versamento a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese soltanto se ha effettivamente e fattivamente partecipato al processo; il mero deposito di conclusioni scritte e nota spese può non essere ritenuto sufficiente.
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