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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 636/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17/04/2024 che aveva rigettato il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. relativo alle condizioni detentive (periodo 13/01/2017-05/07/2021) nella Casa circondariale di Siracusa. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 35-ter Ord. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla superficie minima pro capite necessaria per muoversi liberamente nella camera di pernottamento. Contestava il calcolo della superficie (esclusione del vano cucina), chiedeva che si verificasse lo spazio utile alla libertà di movimento tenendo conto degli ingombri tendenzialmente fissi, eccepiva che la presenza di una branda a tre piazze o di un letto singolo dovesse essere valutata considerando anche l'altezza e la vivibilità, e censurava l'attribuzione ai detenuti della scelta di smontare o posizionare arredi tale da ridurre lo spazio disponibile.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che le camere occupate dal ricorrente misurassero 12 mq al netto di bagno e cucina; sottraendo l'ingombro del letto a castello (1,84 mq) lo spazio residuo pro capite, anche nei periodi di detenzione in tre persone, era compreso tra 3 e 4 mq. Il Tribunale had valutato correttamente i fattori compensativi (luce naturale, ricircolo d'aria, condizioni igieniche, ore fuori cella). Pur richiamando l'orientamento che considera deducibile lo spazio occupato dagli arredi tendenzialmente fissi (incluso il letto singolo secondo recente pronuncia Parrino), la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale che non ha scomputato il letto singolo perché la sua presenza era frutto di richiesta dei detenuti e non di scelta amministrativa, per cui non poteva essere usata ex post per invocare la violazione. Le censure sulla mancata verifica di altri ingombri (lavabo) sono state ritenute fattuali e non sindacabili in sede di legittimità. Condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Norma che disciplina i rimedi risarcitori per condizioni detentive non conformi; richiamata come titolo del reclamo e del giudizio per la richiesta di risarcimento in caso di trattamento inumano o degradante

  • art. 3 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    Parametro fondamentale per valutare la compatibilità delle condizioni detentive con il divieto di trattamenti inumani o degradanti; la giurisprudenza interpreta che occorra garantire uno spazio individuale minimo (orientativamente 3 mq netti) idoneo a consentire la normale libertà di movimento

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di cassazione invocate dal ricorrente (inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto e mancanza o insufficienza della motivazione)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la limitazione della motivazione del ricorso (sintesi dei motivi ai fini del procedimento)

  • Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020 (Commisso)

    Pronuncia di riferimento che stabilisce il criterio di computare lo spazio individuale escludendo gli arredi tendenzialmente fissi al suolo (come i letti a castello) nella verifica del limite minimo di 3 mq

  • Sez. 1, n. 32412 del 20/06/2024 (Parrino)

    Pronuncia recente che estende il criterio di scomputo anche al letto singolo ritenendolo arredo tendenzialmente fisso se il suo ingombro/peso ne impedisce il facile spostamento; tuttavia la sua applicazione dipende dalla valutazione delle cause della presenza dell'arredo

Massime di principio

  • Nel calcolo dello spazio individuale pro capite va considerata la superficie netta della cella dedotta degli arredi tendenzialmente fissi al suolo; tra questi rientra certamente il letto a castello e, secondo recente giurisprudenza, può rientrarvi anche il letto singolo se non facilmente amovibile
  • Se la superficie residua per detenuto è pari o superiore a 3 mq (ma inferiore a circa 4 mq), il giudizio finale dipende dalla valutazione congiunta dei cosiddetti fattori compensativi (durata della detenzione nello stato di sovraffollamento, luce naturale, ricambio d'aria, condizioni igieniche, ore di attività fuori dalla cella); la presenza di fattori compensativi può escludere la violazione dell'art. 3 CEDU
  • La configurazione degli arredi stabilita per scelta dei detenuti può incidere sulla valutazione: se la riduzione dello spazio è imputabile a una scelta volontaria degli stessi e non all'Amministrazione, ciò può precludere il riconoscimento della violazione
  • Le contestazioni di fatto (misure puntuali, ingombri di arredi come lavabo, altezza delle brande) richiedono adeguata prova nel grado di merito e sono, in sede di legittimità, sindacate limitatamente al profilo di diritto; l'appellante deve far emergere la violazione di norme o una evidente carenza di motivazione
  • Per ottenere esito favorevole in casi apparentemente analoghi, il ricorrente deve fornire dati precisi e confrontabili (misurazioni, tabelle, documentazione fotografica, attestazioni sull'allestimento della cella e sulle scelte amministrative) e argomentare specificamente l'insufficienza dei fattori compensativi

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