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Sentenza

Sentenza n. 5474/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del bando di concorso pubblico, per esame e titoli, per l''assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con Decreto a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 30.01.2023.

Giustizia amministrativa202303552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente. Le spese processuali sono state compensate, in considerazione della definizione in rito del giudizio.

TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando del concorso pubblico per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata o in rafferma annuale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando di concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023. Prima dell'udienza, con nota depositata il 5 gennaio 2026, ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, chiedendo esclusivamente la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse

    Il venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • La definizione in rito del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse può giustificare la compensazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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