Parere n. 1190/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla dottoressa Annalena Renna contro l’Università del Salento e nei confronti delle signore Ivana Ingrosso, Marilena Occhilupo, Stefania Presicce, Patrizia Villani, Andrea Filieri, Simonetta D'Amato e Elisabetta Caricato per l’annullamento: - della determinazione del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Università del Salento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di categoria EP dell'Università del Salento; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione del 13 dicembre 2022 di approvazione degli atti del concorso pubblico per due posti a tempo pieno e indeterminato di categoria EP – Area Amministrativa Gestionale presso l’Università del Salento
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, dipendente di ruolo dell’Università del Salento e partecipante al concorso, ha impugnato gli atti di approvazione della graduatoria deducendo l’erronea attribuzione del punteggio per i titoli posseduti. Ha prospettato la violazione dei principi di partecipazione procedimentale e della lex specialis del concorso, chiedendo una corretta ricollocazione in graduatoria anche in vista di eventuali successivi scorrimenti. Nel corso del procedimento, l’Università ha disposto lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre candidate collocate al settimo, ottavo e nono posto, tra cui la ricorrente. Quest’ultima ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, alla luce dello scorrimento della graduatoria, dell’avvenuta assunzione della ricorrente e della sua espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non residuasse un interesse concreto e attuale alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha espresso parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla partecipazione procedimentale e alla violazione della lex specialis.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
Lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione della ricorrente hanno fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso. La dichiarazione espressa della ricorrente di non avere più interesse conferma tale sopravvenienza e impone la declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale, anche quando risulti da un’espressa dichiarazione del ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Lo scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione del ricorrente possono determinare il venir meno dell’interesse alla decisione dell’impugnazione concorsuale, quando il risultato perseguito sia stato comunque conseguito.
- Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sicché il procedimento non può proseguire quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione e non residui un’utilità concreta derivante dall’esame del ricorso.
Impugnazione degli atti di un concorso universitario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una dipendente di ruolo dell’Università del Salento contro la determinazione del 13 dicembre 2022, con cui il Direttore generale aveva approvato gli atti del concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di categoria EP – Area Amministrativa Gestionale.
La ricorrente contestava il punteggio attribuito ai titoli posseduti e chiedeva l’annullamento degli atti concorsuali, precisando di avere interesse alla corretta collocazione in graduatoria anche in vista di eventuali successivi scorrimenti.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva formulato due motivi:
- violazione e falsa applicazione dei principi di partecipazione procedimentale;
- violazione e falsa applicazione della lex specialis del concorso sotto diversi profili.
Il Ministero dell’università e della ricerca, nella relazione istruttoria, aveva sostenuto l’infondatezza del ricorso.
Sopravvenienze nel corso del procedimento
Nel corso dell’istruttoria, l’Università del Salento, con decreto n. 491 del 18 luglio 2024, ha disposto lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre candidate collocate al settimo, ottavo e nono posto, tra cui la ricorrente.
La ricorrente, con comunicazione del 25 settembre 2024, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione della ricorrente avessero fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio. Tale conclusione è stata ulteriormente confermata dalla dichiarazione espressa della stessa ricorrente.
Il Consiglio di Stato ha affermato che il principio dispositivo opera anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Pertanto, quando sopravvenga il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso non deve essere esaminato nel merito.
Conclusione
La Sezione ha espresso parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. I motivi relativi alla partecipazione procedimentale e alla violazione della lex specialis non sono stati esaminati nel merito.
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