Cassazione Civile, Ordinanza n. 15049/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Tra una società utilizzatrice e un intermediario finanziario era stato stipulato un contratto di leasing immobiliare, poi oggetto di variazioni. L’utilizzatrice aveva agito in giudizio deducendo che nel contratto fossero stati pattuiti interessi e costi usurari, oltre a profili di anatocismo e di indeterminatezza del tasso, chiedendo la declaratoria di illiceità delle condizioni economiche e la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite. In appello la domanda era stata respinta perché ritenuta carente di interesse ad agire, non essendosi verificato alcun ritardo nei pagamenti e quindi non essendo mai stati applicati interessi moratori, oltre che per l’asserita infondatezza degli ulteriori profili di nullità. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha denunciato, in sintesi, la violazione dell’art. 100 c.p.c. e della disciplina antiusura, sostenendo che ai fini della verifica dell’usurarietà rileva la sola pattuizione del costo usurario e non la sua effettiva dazione, e che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il merito della domanda; ha inoltre proposto ulteriori censure su violazione dell’art. 345 c.p.c., vizi di motivazione/consulenza tecnica e spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura principale non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’assenza di un danno ingiusto derivante dalla pattuizione di interessi moratori usurari, mai applicati perché non vi era stato ritardo nei pagamenti e il rapporto era esaurito. La Corte ha aggiunto che, anche a voler riconoscere che la mera pattuizione può integrare il fatto costitutivo dell’usurarietà, nella specie mancava comunque un interesse attuale alla domanda sia risarcitoria sia restitutoria, non essendo state corrisposte somme a tale titolo. Ha inoltre osservato che la nullità della clausola usuraria non comporta la gratuità del contratto e che un’ulteriore motivazione della Corte territoriale sulla mancata specificazione delle ragioni per cui la divergenza tra tasso nominale e ISC/TAEG comporterebbe nullità non era stata idoneamente censurata. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l’interesse ad agire deve essere attuale e concreto; in assenza di un pregiudizio derivante dall’applicazione della clausola contestata, la domanda è priva di interesse.
art. 1815, comma 2, c.c.
la Corte esclude che la nullità della pattuizione di interessi usurari comporti automaticamente la gratuità del contratto nella fattispecie esaminata, soprattutto in mancanza di applicazione concreta degli interessi moratori.
art. 2033 c.c.
la ripetizione dell’indebito non è configurabile quando non risulta alcuna corresponsione di somme a titolo di interessi moratori.
art. 644 c.p.
il divieto di usura è contenuto nella norma penale; per qualificare un tasso come usurario occorre fare applicazione di tale disposizione, considerando il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal pagamento.
L. 7 marzo 1996, n. 108
le disposizioni sulla soglia usuraria operano come meccanismo di determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, in funzione dell’art. 644 c.p.
D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1
la norma di interpretazione autentica impone di considerare, ai fini dell’usura, il momento della convenzione degli interessi e non quello del loro pagamento.
art. 117 TUB
richiamato dalla ricorrente come parametro per il ricalcolo degli interessi; la Corte non ne accoglie la dedotta applicazione nel caso concreto.
art. 345 c.p.c.
motivo residuo prospettato in appello/cassazione, ma assorbito per l’inammissibilità della censura principale.
art. 61 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica/vizio motivazionale, ma assorbito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza, ma assorbito.
art. 91 c.p.c.
richiamato quanto alla condanna alle spese, ma la censura è stata assorbita.
art. 92 c.p.c.
richiamato quanto alla regolazione delle spese, ma la censura è stata assorbita.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell’usurarietà, la pattuizione di interessi usurari rileva come fatto costitutivo anche indipendentemente dalla loro effettiva corresponsione, secondo il sistema normativo richiamato dall’art. 644 c.p. e dalla disciplina di interpretazione autentica.
- Tuttavia, la mera previsione contrattuale di interessi moratori usurari non basta, da sola, a fondare una domanda risarcitoria o restitutoria se nel concreto non si è verificato il ritardo nei pagamenti e non è stata applicata alcuna clausola produttiva di pregiudizio.
- L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. difetta quando la pretesa non è ancorata a un pregiudizio attuale e concreto, né a somme effettivamente corrisposte e quindi ripetibili.
- La nullità della clausola usuraria non comporta automaticamente, in ogni fattispecie, la gratuità del rapporto contrattuale; occorre verificare il concreto assetto negoziale e gli effetti effettivamente prodotti.
- In sede di legittimità, la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non la attinge, il motivo è inammissibile e gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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