Sentenza n. 705/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di rigetto prot. MI/L/N/2020/104883 dell’istanza di emersione prot. MI/L/N/2020/104883, emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Milano in data 03/03/2022 e notificato al datore di lavoro con raccomandata, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di emersione presentata da un datore di lavoro in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Ha dedotto, in primo luogo, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, lamentando che tale omissione gli avrebbe impedito di partecipare al procedimento e di produrre la documentazione necessaria alla regolarizzazione. In secondo luogo, ha contestato la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 5, comma 5, del testo unico sull’immigrazione, nonché il difetto di motivazione e dei presupposti, assumendo che l’amministrazione non avesse considerato la prolungata residenza in Italia, l’assenza di precedenti penali e la presenza di familiari sul territorio nazionale. In via preliminare, il ricorrente ha riferito di avere conosciuto il provvedimento soltanto il 30 settembre 2025, mediante accesso documentale, poiché il rigetto era stato notificato soltanto al datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, non essendo stata dimostrata una conoscenza anticipata del provvedimento da parte del lavoratore. L’amministrazione non ha eccepito la tardività né ha prodotto elementi idonei a provare che il ricorrente avesse ricevuto o conosciuto il rigetto prima del 30 settembre 2025; non è stata quindi esaminata l’istanza, formulata solo in via eventuale e generica, di rimessione in termini. Nel merito, il giudice ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Nel procedimento di emersione, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto al lavoratore straniero, quale soggetto direttamente inciso dagli effetti del provvedimento, determina una lesione sostanziale delle sue prerogative partecipative e vizia il provvedimento finale. Sebbene il provvedimento affermasse che i motivi ostativi erano stati comunicati agli istanti mediante raccomandata, l’amministrazione non ha dimostrato l’effettiva comunicazione, non indicando neppure gli estremi della raccomandata. Inoltre, gli elementi allegati dal ricorrente dimostravano l’utilità concreta della partecipazione procedimentale, sicché non era applicabile la regola dei vizi formali non invalidanti. Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento di rigetto annullato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
emersione dal lavoro irregolare
Costituisce la base normativa della dichiarazione di emersione presentata in favore del lavoratore straniero.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione della sua posizione personale e familiare; il giudice non ha deciso nel merito tale censura, ritenendo assorbente la violazione partecipativa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare, il lavoratore straniero è destinatario diretto degli effetti del provvedimento finale e deve pertanto ricevere il preavviso di rigetto, così da poter esercitare concretamente le proprie prerogative partecipative.
- L’omissione del preavviso di rigetto nei confronti del lavoratore straniero determina l’illegittimità del rigetto dell’istanza di emersione quando la partecipazione avrebbe potuto consentire la produzione di documenti o chiarimenti utili alla definizione della posizione.
- A fronte della contestazione dell’interessato, l’amministrazione deve dimostrare l’effettiva comunicazione del preavviso di rigetto; il generico riferimento, nel provvedimento finale, all’invio di una raccomandata non è sufficiente, soprattutto se non sono indicati gli estremi della comunicazione.
- La violazione dell’obbligo partecipativo è sostanziale e non meramente formale quando il ricorrente allega elementi idonei a evidenziare l’utilità concreta della partecipazione procedimentale.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, la conoscenza del provvedimento lesivo da parte del datore di lavoro non dimostra, di per sé, la conoscenza dell’atto da parte del lavoratore straniero destinatario diretto dei suoi effetti.
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