Sentenza del 22/01/2015 n. 1452 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Riscossione - notificazioni - validità della notificazione nelle mani di persona diversa dal destinatario senza aver posto la conclusiva prescrizione legale - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2013 9005333851, relativa alla cartella n. 071 2010 0092104128 per tributi IVA, IRAP e IRPEF dell'anno 2006, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella né gli atti prodromici. Ha inoltre eccepito la decadenza e la prescrizione della pretesa. Dalla documentazione prodotta è emerso che la cartella era stata consegnata il 21 ottobre 2010 alla figlia del contribuente, ma senza la successiva comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata, richiesta quando la notificazione non avviene personalmente nelle mani del destinatario.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso e ha ritenuto invalida la notificazione della cartella, poiché effettuata a persona diversa dal destinatario senza la prescritta comunicazione di avvenuta notificazione. Di conseguenza, la cartella non ha validamente interrotto la prescrizione. In mancanza di ulteriori atti interruttivi, il termine quinquennale relativo ai tributi del 2006 era decorso quando, nel 2013, è stata notificata l'intimazione di pagamento. Gli atti impugnati sono quindi stati annullati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 7, ultimo comma, legge n. 890 del 1982
Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
La consegna dell'atto a una persona diversa dal destinatario non è sufficiente, da sola, a perfezionare la notificazione: occorre anche l'invio della comunicazione di avvenuta notificazione al destinatario tramite raccomandata.
Art. 36, comma 2-quater, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008
La disposizione ha modificato l'art. 7 della legge n. 890 del 1982, introducendo l'obbligo della comunicazione al destinatario quando il piego viene consegnato a persona diversa.
Prescrizione quinquennale dei crediti tributari oggetto della controversia
In assenza di un valido atto interruttivo, il termine quinquennale decorre dal sorgere del credito. Una notificazione invalida della cartella non interrompe la prescrizione; pertanto, l'intimazione successiva può risultare tardiva.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento viene consegnata a un familiare o ad altra persona diversa dal destinatario, occorre verificare che sia stata inviata anche la comunicazione di avvenuta notificazione prevista dalla legge.
- La prova della sola consegna dell'atto a una persona diversa dal destinatario non dimostra necessariamente il perfezionamento della notificazione.
- Se manca un requisito essenziale della notificazione, la cartella può non produrre effetti interruttivi della prescrizione.
- Per valutare la prescrizione occorre ricostruire la sequenza degli atti e verificare, per ciascuno, sia la data sia la validità della notificazione.
- L'annullamento dell'atto successivo può derivare dalla mancata o invalida notificazione dell'atto presupposto, soprattutto quando il contribuente lo impugna tempestivamente dopo averne avuto conoscenza tramite l'atto successivo.
Testo integrale
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