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Sentenza

Sentenza n. 780/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: - del verbale della Commissione Elettorale Circondariale di Lanusei n. 122 del 9 maggio 2026, comunicato l’11 maggio 2026 con nota in pari data, con il quale è stata disposta la ricusazione della candidatura alla carica di Sindaco del sig. Emiliano Piroddi e della collegata lista di candidati alla carica di Consigliere comunale denominata “Ilbono Impegno Comune”, per le elezioni del 7 e 8 giugno 2026 nel Comune di Ilbono.

Giustizia amministrativa202600501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale della Commissione Elettorale Circondariale di Lanusei recante la ricusazione della candidatura a Sindaco e della lista collegata per le elezioni comunali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato ex art. 129 c.p.a. la ricusazione della candidatura e della lista, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 28 e 30 del d.P.R. n. 570/1960, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la violazione dei principi del favor participationis e di strumentalità delle forme. Ha sostenuto che la documentazione fosse riconducibile alla lista mediante la numerazione progressiva delle pagine dei modelli regionali, la successione delle parti del modello, l'indicazione del promotore, l'autenticazione delle firme da parte del candidato Sindaco e la complessiva riconoscibilità della lista e dei candidati. Ha dedotto, inoltre, che il rilievo relativo alla sottoscrizione di alcuni candidati della lista fosse irrilevante, essendo comunque presenti quaranta firme valide, e che la motivazione della Commissione fosse insufficiente. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione del principio del soccorso istruttorio, del legittimo affidamento e il difetto di istruttoria, sostenendo che le ulteriori carenze documentali fossero mere irregolarità formali sanabili. Le amministrazioni resistenti e il controinteressato, candidato Sindaco dell'altra lista, hanno chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto pacifico che i fogli relativi alla presentazione della lista e alla raccolta delle sottoscrizioni fossero materialmente separati e privi di una congiunzione fisica idonea a renderli inscindibili. La continuità documentale è stata qualificata come presidio sostanziale, e non come mero formalismo, perché deve garantire che i sottoscrittori conoscano la specifica lista, il contrassegno e tutti i candidati cui il loro sostegno si riferisce, consentendo altresì alla Commissione una verifica immediata e inequivoca. La numerazione progressiva delle pagine dei modelli regionali, l'indicazione del promotore e l'autenticazione delle firme da parte del candidato Sindaco non sono state ritenute sufficienti a dimostrare che i sottoscrittori avessero concretamente visto e conosciuto il foglio recante il candidato Sindaco e l'elenco dei candidati consiglieri. I moduli aggiuntivi privi di contrassegno ed elenco dei candidati avrebbero dovuto essere collegati al primo foglio mediante elementi ulteriori rispetto alla semplice separazione materiale, quali timbri o firme di congiunzione apposti in data certa anteriore alla raccolta delle firme. Il TAR ha escluso che la Commissione fosse tenuta a svolgere attività istruttoria o ad attivare il soccorso istruttorio, salvo ipotesi eccezionali di caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile o fatto dell'Amministrazione, non ravvisate nel caso concreto. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché le relative carenze documentali non erano state poste a fondamento della ricusazione. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.a.

    Disciplina il rito per l'impugnazione degli atti preparatori del procedimento elettorale; il ricorso è stato esaminato dal TAR in tale sede.

  • art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960

    i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi

    La disposizione impone che la sottoscrizione sia riferibile a moduli contenenti il contrassegno e l'elenco completo dei candidati; la continuità documentale tra i fogli è funzionale a garantire la consapevolezza dei sottoscrittori e la riferibilità delle firme alla specifica lista.

  • art. 30 d.P.R. n. 570/1960

    È richiamato dal ricorrente tra le norme applicabili alla presentazione delle candidature, ma la decisione fonda il rigetto principalmente sulla violazione degli artt. 28, comma 4, e 32, comma 4.

  • art. 32, comma 4, d.P.R. n. 570/1960

    La violazione della disposizione è stata ritenuta integrata dal difetto di congiunzione fisica tra i fogli della documentazione elettorale, con conseguente mancanza di un'unicità documentale idonea a garantire la consapevolezza dei sottoscrittori.

Massime di principio

  • Nella presentazione delle liste elettorali, la continuità documentale tra il foglio recante il contrassegno e l'elenco dei candidati e i moduli aggiuntivi per la raccolta delle sottoscrizioni costituisce un requisito sostanziale, perché deve garantire la consapevolezza dei sottoscrittori circa la specifica lista e i relativi candidati.
  • Quando i moduli aggiuntivi per la raccolta delle firme sono privi del contrassegno della lista e dell'elenco dei candidati, essi devono essere collegati al primo foglio mediante elementi ulteriori rispetto alla mera separazione materiale o alla semplice spillatura, quali timbri lineari o firme di congiunzione del pubblico ufficiale, apposti anteriormente alla raccolta delle sottoscrizioni.
  • La numerazione progressiva delle pagine, l'indicazione del promotore della lista e l'autenticazione delle firme da parte di un candidato non dimostrano, da soli, che i sottoscrittori abbiano conosciuto il contrassegno, il candidato Sindaco e l'intero elenco dei candidati consiglieri; tali elementi non sostituiscono la necessaria unità documentale.
  • In materia elettorale la Commissione non è ordinariamente tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per colmare carenze documentali inerenti alla continuità e all'unità della documentazione, salvo ipotesi eccezionali di caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile o fatto dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorio
RamiElezioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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