Sentenza n. 799/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva di una gara per la fornitura di automezzi destinati anche al trasporto di persone con disabilità, nonché gli atti di valutazione delle offerte e gli atti successivi relativi alle predisposizioni tecniche dei veicoli
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta sopra soglia comunitaria, disposta in favore di un'altra concorrente, insieme ai verbali di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, alla proposta di aggiudicazione e agli atti relativi alla dichiarazione dell'aggiudicataria di impegnarsi a fornire i veicoli completi delle predisposizioni tecniche previste dalla documentazione di gara. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il successivo verbale della commissione di gara, che aveva confermato la valutazione delle offerte dopo avere esaminato le censure formulate dalla ricorrente in sede di autotutela e nel ricorso giurisdizionale. La ricorrente ha inoltre chiesto la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto, ove stipulato, e il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente monetario. Il testo della sentenza non riporta l'esame nel merito dei singoli vizi dedotti, poiché, dopo la sospensione cautelare degli atti, l'amministrazione ha annullato in autotutela l'aggiudicazione e ha revocato l'atto di avvio della gara, prospettando l'indizione di una nuova procedura. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e la revoca dell'atto di avvio della gara hanno infatti fatto venire meno l'interesse della ricorrente alla decisione sulle censure rivolte contro gli atti di gara, come espressamente dichiarato dalla stessa ricorrente. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di illegittimità dell'aggiudicazione e degli atti di valutazione. Le spese sono state integralmente compensate: nei rapporti con la Comunità Montana, perché essa si era costituita sostanzialmente concordando con le censure della ricorrente e aveva chiesto alla Provincia di rivalutare le istanze e riconvocare la commissione; nei rapporti con la Provincia, perché quest'ultima era già stata condannata alle spese della fase cautelare e, successivamente, aveva annullato in autotutela l'aggiudicazione impugnata.
Norme richiamate
artt. 14 e 71 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati quali disposizioni poste a base della procedura aperta sopra soglia comunitaria, ma la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla proposta di aggiudicazione, senza che il giudice valuti nel merito la sua corretta applicazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti a causa della sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all'annullamento in autotutela degli atti di gara e alla dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
art. 74 c.p.a.
È richiamato nell'intestazione della sentenza, adottata in forma semplificata, senza ulteriore interpretazione nel corpo della decisione.
art. 120 c.p.a.
È richiamato nell'intestazione in quanto il giudizio riguarda una procedura di affidamento di contratti pubblici; la sentenza non sviluppa ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e la revoca dell'atto di avvio della gara possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulle censure proposte contro gli atti della procedura, con conseguente improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione di merito e gli atti impugnati sono stati rimossi dall'amministrazione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità della domanda principale per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i vizi di legittimità dedotti.
- La compensazione delle spese può essere disposta considerando sia il comportamento processuale delle parti sia la sopravvenuta autotutela dell'amministrazione, in particolare quando l'amministrazione resistente abbia rimosso l'atto impugnato dopo la fase cautelare.
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