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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20078/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che ha parzialmente riformato la condanna di primo grado per furto aggravato, con riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Con un unico motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la scelta dell'equivalenza tra aggravanti e attenuanti, invece della prevalenza delle attenuanti generiche. La Cassazione rileva però che tale valutazione è discrezionale e sindacabile solo se arbitraria o illogica, e che nel caso concreto l'assenza di una motivazione più articolata non è censurabile perché l'appellante aveva egli stesso chiesto l'equivalenza nel gravame.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di comparazione tra circostanze restano affidati alla valutazione discrezionale del giudice di merito, purché sorretta da motivazione non illogica o arbitraria.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manchi del tutto la motivazione, o questa sia manifestamente illogica o arbitraria.
  • L'assenza di una motivazione specifica sulla preferenza per l'equivalenza rispetto alla prevalenza non integra vizio deducibile quando la soluzione adottata sia coerente con la richiesta formulata dall'imputato nei motivi di appello.
  • Il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito sulla misura della pena o sul bilanciamento delle circostanze, se il giudice di merito ha espresso una motivazione sufficiente a sorreggere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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