Cassazione Penale, Ordinanza n. 13691/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, rilevando che la doglianza sul difetto di motivazione non era assistita da una effettiva e specifica censura della decisione impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 giugno 2024. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito difetto di motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica, perché non conteneva una concreta e specifica critica alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza di merito, limitandosi a un rilievo astratto non idoneo a consentire il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere una specifica censura della decisione impugnata; la mera deduzione astratta di difetto di motivazione non è sufficiente se priva di concreta allegazione delle ragioni di fatto o di diritto da verificare.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in forma meramente assertiva o generica, senza indicare puntualmente quali passaggi della decisione impugnata siano erronei e per quali ragioni.
- L'ammissibilità del ricorso richiede una precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto sottoposte al controllo di legittimità; non basta una critica indistinta o riproduttiva di formule di stile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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