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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7256/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione presentati: (i) dal Procuratore generale per censurare l'esclusione, operata dalla Corte d'appello, della circostanza aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p. (cd. "agevolazione mafiosa"); (ii) dai difensori degli imputati per plurime censure, tra le principali: vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla configurabilità dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.); carenza dell'elemento soggettivo e della partecipazione ai reati tributari (artt. 2, 3, 5 e 8 d.lgs. 74/2000), contestata qualificazione tra operazioni "simulate" e "soggettivamente inesistenti" e rischio di bis in idem; criticità nella rilevazione e quantificazione dell'IVA/accise evase e nella confisca; contestazione dell'illecita utilizzazione di somme (art. 648‑ter c.p.); vizi nella determinazione e motivazione delle pene (compresi aumenti per continuazione e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche); carenze probatorie sulle posizioni di amministratori di fatto e sulla responsabilità individuale; contestazione di omissioni istruttorie (audizione teste o mancanza di supporti audio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - accolto parzialmente il ricorso del Procuratore generale ritenendo fondato il vizio relativo all'esclusione, da parte della Corte di appello, della circostanza aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p.; ha perciò annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio su quell'unico profilo; - in massima parte rigettato o dichiarato infondati i ricorsi dei singoli imputati, confermando la sussistenza del reato associativo (art. 416 c.p.) e delle principali condotte fiscali e penali contestate a carico dei vari imputati (artt. 2, 3, 5, 8 d.lgs. 74/2000, art. 648‑ter c.p. ecc.), con motivazione ritenuta adeguata in punto di prove e di valutazione dei ruoli; - parziali accoglimenti/annullamenti: ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo 13 per Armando Schiavone (per ragioni legate alla temporalità della detenzione/latitanza e mancata prova di contributo operativo per quel periodo); ha annullato con rinvio la decisione sui capi 85A (omessa dichiarazione IVA 2018) relativamente a Silvia Coppola, Giuseppe Mercadante e Ferdinando Auriemma per carenze motivazionali del giudice d'appello su quel punto; ha inoltre rilevato carenza di motivazione sulla quantificazione della confisca contestata da Anna Bettozzi e ha disposto, sul tema, un approfondimento/rinvio. In sintesi: conferme generalizzate delle condanne e dei ruoli accertati, con alcune statuizioni parziali annullate e rimandate per approfondimenti (soprattutto su aggravante "agevolazione mafiosa", su alcuni capi fiscali specifici e sulla quantificazione/confisca).

Norme richiamate

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    "con l'aggravante di avere agito il sodalizio anche al fine di agevolare con le condotte illecite perpetrate organizzazioni criminali di stampo mafioso e segnatamente il clan di camorra Moccia, il clan Formicola ed il clan dei Casalesi"

    la Corte ha ritenuto che l'esclusione adottata in appello della circostanza aggravante andava riesaminata: il Sindacato di legittimità ha giudicato fondato il ricorso del Procuratore generale e ha disposto annullamento e rinvio perché la Corte territoriale non ha dato adeguata ragione della valutazione difforme dal G.u.p.

  • art. 416 cod. pen.

    i giudici di merito, confermati in gran parte dalla Cassazione, hanno ritenuto integrati gli elementi dell'associazione per delinquere (vincolo stabile, struttura organizzativa, indeterminatezza del programma criminoso) anche ricavandoli da modalità seriali e ripetute dei reati-fine e dalle intercettazioni.

  • artt. 2, 3, 5, 8 d.lgs. 74/2000

    la Corte ha ritenuto legittima la contestazione combinata di reati tributari: art.8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) può sussistere anche quando l'operazione sia 'soggettivamente inesistente' (es. fattura che indica soggetto diverso da quello reale), e la fattispecie di art.3 (indicazione di elementi attivi inferiori al reale) può concorrere materialmente con art.8; il giudice di merito correttamente ha potuto applicare entrambe le fattispecie nella catena fraudolenta descritta.

  • art. 9 d.lgs. 74/2000

    la norma esclude il concorso tra emittente e utilizzatore ai sensi dell'art.2, ma non impedisce la concorrenza fra art.8 e art.3: pertanto l'art.9 non esclude l'applicazione congiunta di art.8 e art.3, essendo l'art.9 limitato al rapporto art.2/art.8.

  • art. 1 comma 1 lett. g‑bis d.lgs. 74/2000

    la distinzione legislativa tra "operazioni simulate" e "inesistenti" non impedisce, secondo la Cassazione, di qualificare fatture come soggettivamente inesistenti anche quando l'operazione materiale esista ma sia stata ascritta a soggetti diversi da quelli reali.

  • art. 648‑ter cod. pen.

    la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni che, in presenza di apporti di denaro non tracciabili e di circostanze indicative, consentono di ritenere la conoscenza della matrice illecita dei fondi e quindi la configurabilità di reati di riciclaggio/impiego di proventi illeciti.

  • art. 81 cod. pen. (continuazione) e art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    la Corte ha ricordato che gli aumenti per continuazione richiedono motivazione proporzionata; aumenti di esigua entità vicino al minimo edittale non richiedono analitica motivazione punto per punto, purché la ponderazione complessiva sia giustificata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    norma procedurale di riferimento per i motivi di cassazione: molti dei ricorsi difensivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati per carenza di specificità, travisamento non manifesto o per ridondanza rispetto a censure già disattese in appello.

  • art. 240 cod. pen. e art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 (confisca per sproporzione/profitto)

    la quantificazione del profitto e la conseguente confisca devono essere motivate; la Cassazione ha rilevato carenze motivazionali in ordine alla duplicazione dell'importo contestato e ha disposto approfondimento/rinvio su questo punto per singoli imputati (es. Bettozzi).

Massime di principio

  • Se il Procuratore generale contesta l'esclusione di un'aggravante (es. agevolazione mafiosa) la Corte d'appello, nel caso di valutazione difforme rispetto al primo giudice, deve motivare in modo rafforzato e puntuale la propria scelta: la Cassazione annullerà la decisione se la motivazione è carente.
  • In reati tributari collegati a strutture complesse (cartiere, lettere di intento, conduit), art.8 (fatture inesistenti) può concorrere con art.3 (sottodichiarazione/operazioni simulate): non è obbligatorio ricondurre automaticamente tutto ad una sola fattispecie quando il meccanismo fraudolento è plurifasico.
  • La qualificazione tra operazioni 'simulate' e 'soggettivamente inesistenti' è rilevante ma non deterministica: anche una fattura che documenta un'operazione materiale può integrare art.8 se essa attribuisce l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza soggettiva).
  • Per attribuire ruoli di "amministratore di fatto" o promotore/organizzatore non è necessaria una formalità: contano condotte, incessante gestione, decisioni operative e prove di fatto (intercettazioni, atti gestionali, partecipazione a riunioni).
  • La confisca e la quantificazione del profitto illecito richiedono motivazione analitica: se il meccanismo fraudolento coinvolge molte fasi occorre evitare il doppio conteggio dell'imposta evasa e spiegare chiaramente come è stato determinato il soggetto passivo effettivo ai fini del profitto.
  • Quando viene trovato denaro contante ingente ed elementi indizianti (modalità occulte di trasferimento, contesti di frode) i giudici possono desumere la provenienza illecita salvo che l'imputato fornisca spiegazioni plausibili e verificabili sulla legittima origine.
  • Le censure generiche sul punto probatorio o richieste di "nuova lettura" delle intercettazioni sono spesso inammissibili in Cassazione: serve specificità e dimostrazione che l'omessa valutazione o travisamento della prova sia manifestamente illogico e decisivo.
  • Negli aumenti per continuazione, se gli incrementi sono minimi e la motivazione generale mostra ponderazione secondo i criteri di legge (art. 133), non è necessaria una motivazione analitica su ogni singolo aumento.

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