Cassazione Penale, Sentenza n. 7256/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione presentati: (i) dal Procuratore generale per censurare l'esclusione, operata dalla Corte d'appello, della circostanza aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p. (cd. "agevolazione mafiosa"); (ii) dai difensori degli imputati per plurime censure, tra le principali: vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla configurabilità dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.); carenza dell'elemento soggettivo e della partecipazione ai reati tributari (artt. 2, 3, 5 e 8 d.lgs. 74/2000), contestata qualificazione tra operazioni "simulate" e "soggettivamente inesistenti" e rischio di bis in idem; criticità nella rilevazione e quantificazione dell'IVA/accise evase e nella confisca; contestazione dell'illecita utilizzazione di somme (art. 648‑ter c.p.); vizi nella determinazione e motivazione delle pene (compresi aumenti per continuazione e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche); carenze probatorie sulle posizioni di amministratori di fatto e sulla responsabilità individuale; contestazione di omissioni istruttorie (audizione teste o mancanza di supporti audio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - accolto parzialmente il ricorso del Procuratore generale ritenendo fondato il vizio relativo all'esclusione, da parte della Corte di appello, della circostanza aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p.; ha perciò annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio su quell'unico profilo; - in massima parte rigettato o dichiarato infondati i ricorsi dei singoli imputati, confermando la sussistenza del reato associativo (art. 416 c.p.) e delle principali condotte fiscali e penali contestate a carico dei vari imputati (artt. 2, 3, 5, 8 d.lgs. 74/2000, art. 648‑ter c.p. ecc.), con motivazione ritenuta adeguata in punto di prove e di valutazione dei ruoli; - parziali accoglimenti/annullamenti: ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo 13 per Armando Schiavone (per ragioni legate alla temporalità della detenzione/latitanza e mancata prova di contributo operativo per quel periodo); ha annullato con rinvio la decisione sui capi 85A (omessa dichiarazione IVA 2018) relativamente a Silvia Coppola, Giuseppe Mercadante e Ferdinando Auriemma per carenze motivazionali del giudice d'appello su quel punto; ha inoltre rilevato carenza di motivazione sulla quantificazione della confisca contestata da Anna Bettozzi e ha disposto, sul tema, un approfondimento/rinvio. In sintesi: conferme generalizzate delle condanne e dei ruoli accertati, con alcune statuizioni parziali annullate e rimandate per approfondimenti (soprattutto su aggravante "agevolazione mafiosa", su alcuni capi fiscali specifici e sulla quantificazione/confisca).
Norme richiamate
art. 416‑bis.1 cod. pen.
"con l'aggravante di avere agito il sodalizio anche al fine di agevolare con le condotte illecite perpetrate organizzazioni criminali di stampo mafioso e segnatamente il clan di camorra Moccia, il clan Formicola ed il clan dei Casalesi"
la Corte ha ritenuto che l'esclusione adottata in appello della circostanza aggravante andava riesaminata: il Sindacato di legittimità ha giudicato fondato il ricorso del Procuratore generale e ha disposto annullamento e rinvio perché la Corte territoriale non ha dato adeguata ragione della valutazione difforme dal G.u.p.
art. 416 cod. pen.
i giudici di merito, confermati in gran parte dalla Cassazione, hanno ritenuto integrati gli elementi dell'associazione per delinquere (vincolo stabile, struttura organizzativa, indeterminatezza del programma criminoso) anche ricavandoli da modalità seriali e ripetute dei reati-fine e dalle intercettazioni.
artt. 2, 3, 5, 8 d.lgs. 74/2000
la Corte ha ritenuto legittima la contestazione combinata di reati tributari: art.8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) può sussistere anche quando l'operazione sia 'soggettivamente inesistente' (es. fattura che indica soggetto diverso da quello reale), e la fattispecie di art.3 (indicazione di elementi attivi inferiori al reale) può concorrere materialmente con art.8; il giudice di merito correttamente ha potuto applicare entrambe le fattispecie nella catena fraudolenta descritta.
art. 9 d.lgs. 74/2000
la norma esclude il concorso tra emittente e utilizzatore ai sensi dell'art.2, ma non impedisce la concorrenza fra art.8 e art.3: pertanto l'art.9 non esclude l'applicazione congiunta di art.8 e art.3, essendo l'art.9 limitato al rapporto art.2/art.8.
art. 1 comma 1 lett. g‑bis d.lgs. 74/2000
la distinzione legislativa tra "operazioni simulate" e "inesistenti" non impedisce, secondo la Cassazione, di qualificare fatture come soggettivamente inesistenti anche quando l'operazione materiale esista ma sia stata ascritta a soggetti diversi da quelli reali.
art. 648‑ter cod. pen.
la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni che, in presenza di apporti di denaro non tracciabili e di circostanze indicative, consentono di ritenere la conoscenza della matrice illecita dei fondi e quindi la configurabilità di reati di riciclaggio/impiego di proventi illeciti.
art. 81 cod. pen. (continuazione) e art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
la Corte ha ricordato che gli aumenti per continuazione richiedono motivazione proporzionata; aumenti di esigua entità vicino al minimo edittale non richiedono analitica motivazione punto per punto, purché la ponderazione complessiva sia giustificata.
art. 606 cod. proc. pen.
norma procedurale di riferimento per i motivi di cassazione: molti dei ricorsi difensivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati per carenza di specificità, travisamento non manifesto o per ridondanza rispetto a censure già disattese in appello.
art. 240 cod. pen. e art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 (confisca per sproporzione/profitto)
la quantificazione del profitto e la conseguente confisca devono essere motivate; la Cassazione ha rilevato carenze motivazionali in ordine alla duplicazione dell'importo contestato e ha disposto approfondimento/rinvio su questo punto per singoli imputati (es. Bettozzi).
Massime di principio
- Se il Procuratore generale contesta l'esclusione di un'aggravante (es. agevolazione mafiosa) la Corte d'appello, nel caso di valutazione difforme rispetto al primo giudice, deve motivare in modo rafforzato e puntuale la propria scelta: la Cassazione annullerà la decisione se la motivazione è carente.
- In reati tributari collegati a strutture complesse (cartiere, lettere di intento, conduit), art.8 (fatture inesistenti) può concorrere con art.3 (sottodichiarazione/operazioni simulate): non è obbligatorio ricondurre automaticamente tutto ad una sola fattispecie quando il meccanismo fraudolento è plurifasico.
- La qualificazione tra operazioni 'simulate' e 'soggettivamente inesistenti' è rilevante ma non deterministica: anche una fattura che documenta un'operazione materiale può integrare art.8 se essa attribuisce l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza soggettiva).
- Per attribuire ruoli di "amministratore di fatto" o promotore/organizzatore non è necessaria una formalità: contano condotte, incessante gestione, decisioni operative e prove di fatto (intercettazioni, atti gestionali, partecipazione a riunioni).
- La confisca e la quantificazione del profitto illecito richiedono motivazione analitica: se il meccanismo fraudolento coinvolge molte fasi occorre evitare il doppio conteggio dell'imposta evasa e spiegare chiaramente come è stato determinato il soggetto passivo effettivo ai fini del profitto.
- Quando viene trovato denaro contante ingente ed elementi indizianti (modalità occulte di trasferimento, contesti di frode) i giudici possono desumere la provenienza illecita salvo che l'imputato fornisca spiegazioni plausibili e verificabili sulla legittima origine.
- Le censure generiche sul punto probatorio o richieste di "nuova lettura" delle intercettazioni sono spesso inammissibili in Cassazione: serve specificità e dimostrazione che l'omessa valutazione o travisamento della prova sia manifestamente illogico e decisivo.
- Negli aumenti per continuazione, se gli incrementi sono minimi e la motivazione generale mostra ponderazione secondo i criteri di legge (art. 133), non è necessaria una motivazione analitica su ogni singolo aumento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6989/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6990/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6991/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6993/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6996/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6997/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →