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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36397/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Cinque imputati hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, previo accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p. (concordato sui motivi d'appello), aveva rideterminato le pene già inflitte dal G.i.p. del Tribunale. I ricorsi deducevano il difetto di motivazione sia sulla sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sia sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate. La Corte di cassazione rileva però che, nel patteggiamento in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento o sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. Inoltre, il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione; non anche per contestare la qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul fatto che le doglianze investono profili non deducibili in cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi d'appello ex art. 599-bis c.p.p., essendo preclusa la censura sulla qualificazione giuridica del fatto e non risultando dedotte questioni inerenti alla validità del consenso o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato sui motivi di appello; una volta raggiunto l'accordo, il controllo di legittimità è fortemente limitato e non consente di rimettere in discussione profili coperti dall'intesa, salvo casi specifici come la pena illegale o vizi della volontà/consenso.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio di concordato in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per cause di immediata evidenza, perché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per violazione della disciplina che governa l'impugnazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, quando tali profili non rientrino nei motivi residui devoluti.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello è ammissibile solo per questioni relative alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • La qualificazione giuridica del fatto non può essere censurata in cassazione se è stata oggetto dell'accordo tra le parti nel concordato sui motivi di appello, salvo il caso in cui la pena applicata sia illegale.
  • L'adesione al concordato comporta una rinuncia alle ulteriori doglianze non riservate, anche se deducibili d'ufficio, con conseguente forte limitazione del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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