Sentenza del 30/09/2015 n. 19444 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2002, contestando, tra l'altro, la rappresentanza processuale del Comune, la possibilità per l'ente di formulare eccezioni con memorie successive, l'applicazione della disciplina temporale alle affissioni pubblicitarie, il computo della superficie imponibile e l'applicazione delle sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e tautologicità delle doglianze; la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione rilevando che l'appello riproponeva gli stessi motivi senza contestare efficacemente la motivazione della CTP.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I cinque motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti inammissibili perché i quesiti di diritto erano formulati in modo astratto e, per il terzo motivo, mancava anche la sintesi del fatto decisivo e controverso, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c. Inoltre, la contribuente non aveva censurato la ratio decidendi principale della CTR, ossia il mancato contrasto dell'appello con la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTP; tale ratio era quindi ormai idonea a definire autonomamente il giudizio. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune di Roma le spese processuali, liquidate in Euro 1.700,00 oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11
Disciplina la rappresentanza processuale degli enti locali nel processo tributario; la relativa contestazione non è stata comunque esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 32, 56 e 57
Riguardano i termini e le modalità di costituzione, deduzione e proposizione delle eccezioni nel processo tributario, nonché i limiti delle questioni proponibili in appello; anche tali censure non sono state esaminate per l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12
Per le fattispecie pubblicitarie di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale; per le affissioni dirette l'imposta si applica in base alla superficie complessiva degli impianti.
La norma era invocata per stabilire se, nel caso di affissioni dirette o indirette, l'imposta dovesse essere calcolata in rapporto alla durata effettiva della pubblicità oppure applicata annualmente. La Corte non ha deciso la questione sostanziale.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7
Disciplina la determinazione della superficie imponibile dell'impianto pubblicitario; la contribuente sosteneva che non dovessero essere conteggiati elementi privi di contenuto pubblicitario, come pali e cornici. La questione non è stata esaminata nel merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Prevede il potere del giudice tributario di disapplicare le sanzioni non penali in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni. La Corte non ha valutato se tali condizioni sussistessero.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Richiamato in tema di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, anche ai fini delle sanzioni; la relativa censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità.
Art. 366-bis c.p.c.
Imponeva, per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, la formulazione di quesiti di diritto pertinenti e riferiti alla concreta fattispecie, oltre alla sintesi del fatto decisivo nei motivi relativi alla motivazione. Quesiti astratti o privi degli elementi richiesti rendono il motivo inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione occorre contestare specificamente tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione; se una di esse non viene censurata, può sorreggere da sola la sentenza e determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
- Non è sufficiente riproporre in appello o in cassazione le stesse argomentazioni già respinte: l'impugnazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione precedente.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere concreti, specifici e collegati ai fatti della controversia; quesiti formulati in termini astratti o teorici non consentono l'esame della censura.
- Quando il giudice dichiara inammissibile il ricorso per difetti formali o processuali, le questioni sostanziali relative alla debenza del tributo possono non essere esaminate.
- In una controversia tributaria è essenziale documentare puntualmente gli elementi rilevanti per il calcolo dell'imposta, come durata della pubblicità, superficie imponibile e contenuto degli impianti, e formulare tempestivamente le relative contestazioni.
- La soccombenza processuale può comportare la condanna al pagamento delle spese anche quando il giudice non esamina nel merito le questioni tributarie sostanziali.
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