Cassazione Penale, Sentenza n. 35218/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. con la quale il G.U.P. aveva applicato a Rossi una pena (giorni 3 di reclusione in aumento in continuazione con precedente pena) per il reato di peculato relativo all'omesso versamento dell'imposta di soggiorno (importo contestato euro 833,50), denunciando in particolare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria diretta e per equivalente prevista dall'art. 322-ter.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore Generale inammissibile e ha però annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (sopravvenuta abolitio criminis). La Corte ha rilevato che l'imputato aveva già versato l'importo contestato al Comune prima del patteggiamento, rendendo infondato il profilo relativo alla mancata confisca, e soprattutto ha applicato la normativa sopravvenuta (art. 5-quinquies del d.l. 21/10/2021, n. 146 conv. in legge n. 215/2021) che ha depenalizzato la condotta dell'albergatore in relazione all'imposta di soggiorno per fatti commessi anteriormente al 19/05/2020, con conseguente annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
comma 1-ter richiamato nel testo
Disciplina il patteggiamento; per i reati di peculato è prevista l'ammissibilità del patteggiamento subordinata alla restituzione integrale del profitto del reato (interpretazione richiamata dalla Corte come requisito alla base del rito premiale)
art. 322-ter c.p.
Norma richiamata dal Procuratore Generale quale disposizione sulla confisca per equivalente del profitto del reato; la Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione cumulativa di confisca e della restituzione integrale ponesse profili di ne bis in idem sanzionatorio e di irragionevolezza, rendendo il profilo del ricorrente manifestamente infondato nel caso concreto
art. 314 c.p.
Fattispecie di peculato; la pronuncia richiama la disciplina del reato rispetto alla posizione dell'albergatore e alla sua qualificazione prima della modifica normativa
art. 5-quinquies d.l. 21/10/2021, n.146, conv. in legge 17/12/2021, n.215
Ha modificato il regime per l'imposta di soggiorno attribuendo all'albergatore la veste di responsabile d'imposta e, per i fatti anteriori al 19/05/2020, ha prodotto un effetto di depenalizzazione (sopravvenuta abolitio criminis) sostituendo le sanzioni penali con quelle amministrativo-tributarie; la Corte l'ha applicata come norma più favorevole e retroattivamente rilevante
art. 13 d.lgs. 18/12/1997, n.471
Indicata come la norma che prevede le sanzioni amministrativo-tributarie cui sono ora soggette le condotte dell'albergatore una volta attribuita la veste di responsabile d'imposta
art. 129 c.p.p.
Richiamato dalla Corte per disporre l'applicazione della normativa penale sopravvenuta e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
art. 2, secondo comma, c.p.
Principio della retroattività della legge penale più favorevole, invocato per applicare la depenalizzazione ai fatti oggetto del processo
Massime di principio
- Se l'imputato restituisce integralmente il profitto del reato prima del patteggiamento, l'applicazione della confisca per equivalente può risultare superflua o incompatibile con la restituzione stessa e con i limiti del ne bis in idem sanzionatorio.
- In caso di patteggiamento per reati di peculato la normativa prevede, per l'ammissibilità del rito, la verifica della restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato; l'assenza di espressa motivazione sulla restituzione può essere considerata una svista se risultano comunque documenti probatori del pagamento.
- Quando sopravviene una norma penale più favorevole (depinalizzazione/abolitio criminis) il giudice di legittimità può rilevarla d'ufficio anche in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, evitando il rinvio alla fase esecutiva e applicando la legge nuova ex art. 2 c.p.
- L'applicazione cumulativa di misure aventi la stessa finalità afflittiva (es. restituzione integrale e confisca del medesimo profitto) può violare il principio del ne bis in idem sanzionatorio e i principi di proporzione e ragionevolezza, richiedendo un'interpretazione costituzionalmente orientata.
- Per i fatti commessi dall'albergatore prima del 19/05/2020 relativi all'imposta di soggiorno, la giurisprudenza e la normativa sopravvenuta indicano che la fattispecie non è più punita a titolo di peculato ma soggetta a sanzioni amministrativo-tributarie; i giudici devono applicare tale regime più favorevole quando ricorre.
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