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Sentenza

Sentenza n. 4428/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202300309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo all’istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà e travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che, a seguito della messa alla prova, il reato contestato era stato dichiarato estinto e che, pertanto, non sussistevano elementi penali ostativi. Il Ministero aveva fondato il diniego sulla presenza di procedimenti e pregiudizi penali concernenti la detenzione, cessione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, sulla mancata maturazione del requisito dei dieci anni di residenza legale e continuativa, a causa della revoca del precedente permesso di soggiorno, nonché sull’omessa dichiarazione dei precedenti penali nella domanda di naturalizzazione. L’amministrazione aveva previamente espletato il contraddittorio ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, volto a verificare il definitivo e stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale. L’amministrazione può valutare, anche in chiave prognostica e indiziaria, la condotta dell’istante, i precedenti penali, l’integrazione sociale, la situazione economica e familiare e il rispetto dei valori della convivenza civile. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica estrinseca dell’adeguatezza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza potersi estendere al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto legittimamente valorizzabili i procedimenti penali relativi a stupefacenti, la mancata maturazione dei dieci anni di residenza legale continuativa e, autonomamente, l’omessa indicazione dei precedenti penali nella domanda. L’eventuale estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non ha imposto l’annullamento del diniego, poiché la valutazione amministrativa riguardava anche la condotta complessiva e l’affidabilità dell’istante. Il TAR ha precisato che resta possibile presentare una nuova domanda, affinché la posizione sia rivalutata alla luce del tempo trascorso e dell’eventuale ulteriore integrazione sociale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La disposizione attribuisce all’amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, subordinato alla valutazione dell’effettivo e stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il contraddittorio procedimentale è stato previamente espletato prima dell’adozione del diniego.

  • art. 464-quater c.p.p.

    È richiamato quale base della sospensione del processo con messa alla prova; l’esito della messa alla prova non ha impedito all’amministrazione di valutare la condotta complessiva dell’istante nel procedimento di cittadinanza.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Le contestazioni relative alla detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti sono state valorizzate dall’amministrazione come elementi sintomatici contrari alla concessione della cittadinanza.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La notizia di reato relativa alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti è stata considerata tra gli elementi istruttori posti a fondamento del diniego.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall’art. 9 della legge n. 91/1992, è espressione di un potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione e non costituisce un atto dovuto al ricorrere dei requisiti formali.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, l’amministrazione può effettuare una valutazione complessiva e prognostica dell’idoneità del richiedente a inserirsi stabilmente nella comunità nazionale, considerando anche precedenti o procedimenti penali, condotta di vita, integrazione sociale, situazione economica e familiare e rispetto dei valori della convivenza civile.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e si limita a verificare l’adeguatezza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione; non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’amministrazione.
  • L’omessa dichiarazione, nella domanda di naturalizzazione, di procedimenti o precedenti penali può costituire autonomo elemento ostativo, in quanto incide sull’affidabilità dell’istante e sulla valutazione del suo stabile inserimento nella comunità nazionale.
  • L’estinzione del reato conseguente all’esito positivo della messa alla prova non impedisce, di per sé, che l’amministrazione valuti la condotta e i procedimenti penali nell’esercizio del potere discrezionale di concessione della cittadinanza.
  • Il rigetto di una domanda di naturalizzazione non preclude la presentazione di una nuova istanza, che deve essere valutata tenendo conto del tempo successivamente trascorso e dell’eventuale evoluzione dell’inserimento sociale del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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